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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18063/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello per truffa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, la mancanza e l'illogicità della motivazione sulla propria responsabilità ex art. 640 c.p. Sosteneva che la Corte territoriale avesse inferito il suo coinvolgimento in modo non corretto, valorizzando circostanze non decisive. In particolare, la difesa contestava che il solo fatto di essere intestatario della carta prepagata su cui era confluito il profitto della condotta decettiva fosse sufficiente a fondare la responsabilità, evidenziando inoltre che l'utenza telefonica usata nei contatti con la persona offesa risultava riferibile a un altro soggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo le aporie logiche o il contrasto della sentenza con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni del provvedimento, non potendo tradursi in una nuova valutazione del compendio probatorio. Ha quindi rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, poiché aveva logicamente desunto il coinvolgimento dell'imputato dalla sua intestazione della carta prepagata su cui era confluito il profitto della truffa, reputando non decisiva la riferibilità dell'utenza telefonica a un terzo, in ipotesi compatibile con un concorso di persone nel reato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato presupposto della condanna impugnata; la Corte considera sufficiente, ai fini della responsabilità, la ricostruzione logica del coinvolgimento dell'imputato nel meccanismo fraudolento e nel profitto della condotta decettiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo se la sentenza presenti un effettivo contrasto logico interno o con massime di esperienza; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 627, comma 1-bis c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della sua effettiva coerenza logica, non potendo trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito o sulla ricostruzione del fatto.
  • La censura di mancanza o illogicità della motivazione è infondata quando la sentenza di merito abbia sviluppato un percorso argomentativo plausibile e non manifestamente contraddittorio, anche se la difesa prospetta letture alternative delle prove.
  • Ai fini della responsabilità per truffa, può essere valorizzata la titolarità di strumenti finanziari o di pagamento sui quali confluisce il profitto del reato, se il dato è inserito in un più ampio quadro indiziario logicamente coerente.
  • L'eventuale riferibilità a terzi di singoli segmenti dell'azione fraudolenta non esclude, di per sé, la responsabilità dell'imputato, potendo integrare un'ipotesi di concorso di persone nel reato.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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