Cassazione Penale, Ordinanza n. 18261/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era del tutto generico e privo di specifiche deduzioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda una condanna pronunciata dalla corte di appello per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, ma il testo della decisione riferisce che l'unico motivo era del tutto generico e non conteneva una concreta deduzione critica avverso la sentenza impugnata; la Corte osserva espressamente che "non essendo stato dedotto alcunchè" il motivo è inammissibile.
Norme richiamate
Viene richiamato come titolo del reato per cui era stata pronunciata la condanna in appello: resistenza a pubblico ufficiale.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o del tutto generico e non contiene una critica specifica alla decisione impugnata.
- L'assenza di deduzioni concrete e puntuali a sostegno del motivo impedisce alla Corte di esercitare il controllo di legittimità e comporta la declaratoria di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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