Cassazione Penale, Sentenza n. 42872/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia sostenendo che la pena inflitta all'imputata era inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 624-bis, terzo comma, cod. pen., nella formulazione vigente al momento del fatto (7 giugno 2017). La doglianza verte sull'illegittimità della commisurazione della pena che avrebbe determinato l'applicazione di una pena illegale (pena detentiva inferiore al minimo legale).
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha constatato che al momento del reato il terzo comma dell'art. 624-bis prevedeva la pena detentiva da tre a dieci anni e la multa da euro 206 a euro 1.549, quindi la pena inflitta (due anni di reclusione e 1.000 euro di multa) era inferiore al minimo edittale. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto. La richiesta difensiva relativa alla presunta irregolarità della celebrazione del processo in contumacia è stata ritenuta da presentare con altro rimedio (restitutio in termini) al giudice competente, non alla Corte in quella sede.
Norme richiamate
Riferito dalla sentenza per la partecipazione al reato (concorso di persone) in composizione fattuale; uso indicativo senza incidenza sulla questione sanzionatoria oggetto del ricorso.
al momento del fatto (7 giugno 2017) per la fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 625, primo comma, la pena detentiva era dai tre ai dieci anni e la multa da euro 206,00 a euro 1.549,00
La Corte ha interpretato che il minimo edittale previsto dal terzo comma era vincolante al momento del fatto; l'applicazione di una pena al di sotto del minimo ha reso illegittimo il trattamento sanzionatorio e ha imposto l'annullamento limitato alla fase di quantificazione della pena.
art. 625, primo comma, n.5 cod. pen.
Richiamato per qualificare l'aggravante (furto aggravato) che in combinazione con l'art. 624-bis determina il regime edittale più grave applicabile.
La Corte ha osservato che le contestazioni sulla regolarità del processo in primo grado e sulle notifiche avrebbero dovuto essere sollevate tramite la restituzione nel termine prevista dall'art. 175, comma 4, al giudice competente sull'impugnazione, e non direttamente in quella sede.
art. 47 CDFUE
Richiamato dalla difesa (diritto di essere presenti al processo); la Corte non ha valutato il merito di questa questione sostanziale in questa sede, indicando invece il rimedio procedurale corretto per farla valere.
Massime di principio
- Se la pena inflitta è inferiore al minimo edittale vigente al momento del fatto, si configura un'irregolarità di diritto che può portare all'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e al rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- Il confronto deve essere fatto con la formulazione della norma così come vigente alla data del reato: la legge applicabile è quella temporaneamente pertinente.
- Le contestazioni sulla regolarità delle notifiche o sulla celebrazione del processo in contumacia devono essere sollevate mediante i rimedi processuali appropriati (es. restitutio in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.), non come parte principale di un ricorso in Cassazione senza aver seguito la procedura prevista.
- Richiami a diritti fondamentali (es. art. 47 CDFUE) devono essere formulati e motivati tempestivamente e con il procedimento processuale corretto; se sollevati tardivamente o con il rimedio inappropriato la Corte può non entrare nel merito.
- Il Procuratore generale ha legittimazione ad impugnare la sentenza quando vi sia una manifesta illegittimità di diritto (come la pena sotto il minimo edittale); in tal caso l'annullamento può essere parziale e limitato alla sola fase di quantificazione della pena.
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