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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25485/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un appello cautelare e poi un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato sottoposto a misura custodiale in relazione a plurime contestazioni in materia di stupefacenti. Il G.i.p. aveva respinto l'istanza di modifica della misura; il Tribunale, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto. Nel ricorso si deduceva un unico motivo di vizio di motivazione, sostenendo che il giudice cautelare non avesse adeguatamente considerato: l'annullamento del titolo cautelare limitatamente al reato associativo; l'irrilevanza di una precedente condanna per fatti diversi ex art. 73 d.P.R. 309/1990; l'asserita irrilevanza del dato relativo alla mancata revoca di una misura di prevenzione; il tempo trascorso dai fatti; l'idoneità degli arresti domiciliari in un comune diverso da quello di origine e lontano dai coindagati; l'insufficienza del richiamo alla decisione del riesame per giustificare la sola adeguatezza della custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, reiterativo e non confrontato in modo effettivo con la motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare, ha osservato che, pur essendo venuta meno la contestazione associativa, restavano ferme le imputazioni ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e che il giudice cautelare aveva comunque motivato in concreto sulla permanenza delle esigenze cautelari e sull'inadeguatezza di misure meno afflittive. La Corte ha valorizzato il richiamo alla gravità e sistematicità delle condotte di rifornimento di stupefacenti, ai rapporti con contesti criminali organizzati, alla perseveranza nell'attività delittuosa nonostante precedenti misure restrittive e ai precedenti specifici, ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo inoltre gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    disciplina l'appello cautelare proposto avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    il capo associativo era stato annullato in sede di riesame e non costituiva più base della presunzione cautelare.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    restavano ferme le contestazioni di cessione/rifornimento di stupefacenti, sulle quali il giudice ha fondato la permanenza delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    l'eliminazione dell'imputazione associativa fa venir meno la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, ma il giudice può comunque confermare la misura massima con motivazione concreta sulle esigenze cautelari e sull'inadeguatezza delle alternative.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    impone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Massime di principio

  • Quando venga meno il titolo associativo che sorreggeva la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, tale presunzione non opera più in modo automatico; tuttavia la misura massima può essere mantenuta se il giudice motiva in concreto sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive.
  • In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è inammissibile se si limita a riproporre argomenti già esaminati dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La scelta della custodia in carcere può essere giustificata, anche in assenza della contestazione associativa, dalla gravità, sistematicità e organizzazione delle condotte di spaccio/rifornimento, dai precedenti specifici e dalla concreta prognosi di reiterazione del reato, non neutralizzata dal solo trasferimento domiciliare in altro comune o dall'uso di strumenti elettronici di controllo.
  • La revoca di una misura di prevenzione, se intervenuta in un momento in cui le indagini erano ancora coperte da segreto e il giudice non conosceva i fatti rilevanti, non è di per sé indice decisivo contro la persistenza del pericolo cautelare nel successivo procedimento penale.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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