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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17061/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era sostanzialmente reiterativo di doglianze già vagliate e confutate dalla corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette sul piano giuridico. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso contro la sentenza della corte d'appello, deducendo l'illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i giudici di merito avevano ritenuto provati gli elementi costitutivi del reato contestato, valorizzando la provenienza illecita del bene, collegata alla sua falsificazione, e la piena consapevolezza di tale origine da parte dell'imputato. La versione alternativa offerta dalla difesa non aveva trovato riscontro concreto, anche in assenza di qualsiasi certificazione idonea a provare la legittimità del possesso di un Rolex. Il ricorso è stato ritenuto riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il testo consente di ricavare, in via implicita, che il bene oggetto della vicenda era ritenuto di provenienza illecita e che la consapevolezza di tale provenienza da parte dell'imputato integrava l'elemento soggettivo del reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso per illogicità della motivazione quando esso si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni congrue e giuridicamente corrette.
  • Quando la sentenza di merito abbia accertato la provenienza illecita di un bene e la piena consapevolezza di tale origine da parte dell'imputato, la contestazione della responsabilità non può limitarsi a una diversa ricostruzione fattuale priva di riscontri oggettivi.
  • L'assenza di documentazione idonea a comprovare la legittimità del possesso del bene costituisce un elemento valorizzabile a sostegno dell'accertamento della provenienza illecita e della consapevolezza dell'agente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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