Cassazione Penale, Sentenza n. 608/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn corso di causa è pervenuto al giudice di legittimità il certificato di morte dell'imputato (decesso 01/11/2020). Il Collegio ha rilevato che la morte estingue il reato ai sensi di legge (art. 150 c.p.) e comporta la declaratoria che non si deve procedere (art. 129 c.p.p.). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato, a mezzo del difensore, contraria alla sentenza di appello che, in parziale riforma del primo giudizio, aveva riconosciuto Massa responsabile dei delitti richiamati (artt. 217, comma 2, e 224 L.F.) e gli aveva applicato la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.; il ricorso denunciava errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, L.F.
Norma richiamata quale fattispecie di reato originariamente contestata (reato fallimentare); la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente tale reato nei confronti dell'imputato.
art. 224 L.F.
Ulteriore fattispecie di reato fallimentare contestata nella sentenza di merito e richiamata nella motivazione dell'impugnata decisione.
Norma sulla recidiva utilizzata dalla corte di merito per aumentare la sanzione; il ricorso denunciava l'erronea applicazione di tale istituto, ma la questione è poi divenuta ininfluente per la morte dell'imputato.
Stabilisce che il reato si estingue per morte dell'imputato; la Corte di legittimità l'ha richiamata come causa estintiva che impedisce la prosecuzione del giudizio di cassazione e giustifica l'annullamento della sentenza impugnata.
Norma procedurale che disciplina la declaratoria di non doversi procedere e la conseguente estinzione del processo quando sopravvenga causa estintiva (qui: la morte); la Corte l'ha applicata per disporre l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta nel corso del giudizio di legittimità estingue il reato e determina la declaratoria che non si deve procedere, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Quando la morte dell'imputato è attestata mediante certificato prodotto al giudice, il difensore può richiedere che il giudice prenda atto dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p. e applichi le conseguenze procedurali dell'art. 129 c.p.p.
- Le questioni sostanziali sollevate in ricorso (es. errata applicazione della recidiva) diventano prive di oggetto se interviene la morte dell'imputato: il giudice non decide più nel merito ma dichiara l'estinzione del reato.
- L'annullamento senza rinvio è la conseguenza ordinaria quando l'estinzione del reato rende impossibile proseguire il processo o disporre una nuova decisione di merito.
- Se si verificano effetti civili o responsabili accessorie che non siano estinte automaticamente dalla morte, occorre verificare separatamente la sorte di tali profili (nel caso concreto la decisione si limita all'estinzione penale).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 465/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 466/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 467/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 468/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 469/2022 del 12/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →