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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 608/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In corso di causa è pervenuto al giudice di legittimità il certificato di morte dell'imputato (decesso 01/11/2020). Il Collegio ha rilevato che la morte estingue il reato ai sensi di legge (art. 150 c.p.) e comporta la declaratoria che non si deve procedere (art. 129 c.p.p.). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato, a mezzo del difensore, contraria alla sentenza di appello che, in parziale riforma del primo giudizio, aveva riconosciuto Massa responsabile dei delitti richiamati (artt. 217, comma 2, e 224 L.F.) e gli aveva applicato la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.; il ricorso denunciava errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, L.F.

    Norma richiamata quale fattispecie di reato originariamente contestata (reato fallimentare); la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente tale reato nei confronti dell'imputato.

  • art. 224 L.F.

    Ulteriore fattispecie di reato fallimentare contestata nella sentenza di merito e richiamata nella motivazione dell'impugnata decisione.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma sulla recidiva utilizzata dalla corte di merito per aumentare la sanzione; il ricorso denunciava l'erronea applicazione di tale istituto, ma la questione è poi divenuta ininfluente per la morte dell'imputato.

  • art. 150 cod. pen.

    Stabilisce che il reato si estingue per morte dell'imputato; la Corte di legittimità l'ha richiamata come causa estintiva che impedisce la prosecuzione del giudizio di cassazione e giustifica l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la declaratoria di non doversi procedere e la conseguente estinzione del processo quando sopravvenga causa estintiva (qui: la morte); la Corte l'ha applicata per disporre l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato intervenuta nel corso del giudizio di legittimità estingue il reato e determina la declaratoria che non si deve procedere, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Quando la morte dell'imputato è attestata mediante certificato prodotto al giudice, il difensore può richiedere che il giudice prenda atto dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p. e applichi le conseguenze procedurali dell'art. 129 c.p.p.
  • Le questioni sostanziali sollevate in ricorso (es. errata applicazione della recidiva) diventano prive di oggetto se interviene la morte dell'imputato: il giudice non decide più nel merito ma dichiara l'estinzione del reato.
  • L'annullamento senza rinvio è la conseguenza ordinaria quando l'estinzione del reato rende impossibile proseguire il processo o disporre una nuova decisione di merito.
  • Se si verificano effetti civili o responsabili accessorie che non siano estinte automaticamente dalla morte, occorre verificare separatamente la sorte di tali profili (nel caso concreto la decisione si limita all'estinzione penale).

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