Cassazione Penale, Sentenza n. 25592/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 29/04/2021 che aveva confermato la condanna del ricorrente per tentata estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva: 1) errore di applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti previste dall'art. 628, comma 3, e dall'art. 416-bis.1 cod. pen., lamentando che la Corte di merito aveva fondato l'aggravante del metodo mafioso su precedenti fatti per i quali era stato escluso un'aggravante analoga e aveva fatto riferimento a una condanna per partecipazione a associazione a delinquere senza considerare che in quel processo non erano stati ricompresi quegli episodi come reati fine; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con censura sull'aumento di pena per recidiva qualificata e per l'aggravante del d.l. 152/1991, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. Ha rigettato il motivo relativo all'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 (metodo mafioso), ritenendo corretto il suo riconoscimento alla luce degli elementi che dimostravano che le richieste estorsive avevano richiamato un contesto di criminalita organizzata e la prospettazione dell'utilizzo delle somme per 'gli amici carcerati' e protezione. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.3 (appartenenza a consorteria), perché mancavano elementi specifici nel giudizio di merito che asseverassero l'appartenenza dell'imputato a un sodalizio mafioso; ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento di tale aggravante e al trattamento sanzionatorio correlato, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio esclusivamente sul nuovo calcolo della pena sulla fattispecie di tentata estorsione non aggravata. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
L'aggravante per l'estorsione commessa con modalita riconducibili a vincoli associativi richiede che il giudice del merito asseveri l'appartenenza dell'imputato al sodalizio; quando tale requisito non e' supportato da elementi specifici la qualificazione aggravata va disattesa e la pena ricalcolata.
art. 416-bis cod. pen. (art. 416-bis, comma 1 indicato in sentenza come 416-bis.1)
L'aggravante del cosiddetto metodo mafioso puo' essere riconosciuta anche in assenza di accertamento giudiziale dell'esistenza di un'associazione mafiosa, quando la violenza o la minaccia richiamino nella vittima la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo; e' sufficiente che la condotta prospetti o evochi i meccanismi di assoggettamento tipici della mafia.
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)
La disciplina sull'aggravante per uso del metodo mafioso e' interpretata nel senso che la prospettazione del pagamento per 'gli amici carcerati' o l'offerta di 'protezione' possono integrare il richiamo al metodo mafioso anche se non e' stata accertata formalmente l'appartenenza a un'associazione.
Richiamato in tema di giudicato: una pronuncia precedente che abbia escluso un'aggravante puo' non impedire il nuovo accertamento se nel successivo procedimento emergono elementi nuovi e specifici rispetto a quello giudicato.
Norma richiamata nelle censure sul trattamento sanzionatorio (recidiva qualificata e calcolo della pena); la Corte ha disposto la riforma limitatamente all'effetto dell'erroneo riconoscimento dell'aggravante che impatta il calcolo della pena.
Richiamato solo in relazione al rito del contraddittorio scritto davanti alla Corte di Cassazione durante l'istruttoria del ricorso.
Massime di principio
- L'aggravante del metodo mafioso puo' essere riconosciuta anche senza sentenza definitiva che accerti l'esistenza di un'organizzazione: e' sufficiente che la minaccia o la prospettazione del vantaggio evochino nella vittima la forza intimidatrice tipica della mafia.
- Per l'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n.3 (appartenenza a consorteria), il giudice di merito deve esplicitamente asseverare l'appartenenza dell'imputato al sodalizio e motivare con elementi specifici; la mera richiamata a condanne pregresse per associazione semplice non e' sufficiente.
- Un precedente giudicato che abbia escluso un'aggravante non impedisce sempre il riconoscimento in un successivo giudizio se emergono elementi nuovi e specifici rispetto a quelli gia' valutati.
- Se un'aggravante e' erroneamente attribuita e incide sul calcolo della pena, la Corte di Cassazione puo' annullare limitatamente a quella parte e rinviare per il ricalcolo della pena ad altra sezione di merito.
- La valutazione dell'idoneita intimidatoria delle minacce va fatta ex ante e non richiede che la vittima sia effettivamente soggiogata: la resistenza o la denuncia della vittima non escludono automaticamente il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
- In impugnazioni sulla quantificazione della pena e sulle circostanze aggravanti/attenuanti e' fondamentale verificare la coerenza fra le contestazioni in capo al PM, la motivazione del giudice di merito e l'esistenza di autonome evidenze probatorie che giustifichino il riconoscimento delle aggravanti.
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