Cassazione Penale, Sentenza n. 12447/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione parziale ex art. 630 lett. a) c.p.p. volto ad ottenere l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. (aggravante mafiosa) applicata nella sentenza di condanna. Si deduceva inconciliabilità tra giudicati perché, in un altro procedimento (Paone), la stessa aggravante era stata esclusa sulla base delle dichiarazioni di collaboratori (che indicavano che i proventi della rapina non confluirono nelle casse del clan), sicché sarebbe emerso un fatto storico diverso idoneo a giustificare la revisione parziale; inoltre si contestava la decisione di inammissibilità della revisione parziale richiamando pronunce favorevoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non deducibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la revisione straordinaria non possa essere utilizzata per ottenere la mera esclusione di una circostanza aggravante e una conseguente riduzione della pena (effetto non assolutorio), essendo la revisione funzionale al proscioglimento. Ha inoltre escluso che vi fosse un contrasto oggettivo tra giudicati: le differenze tra le sentenze derivano da diverse valutazioni del medesimo compendio probatorio e da valutazioni soggettive sulla responsabilità, non da una inconciliabilità di fatti storici. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. (lett. a))
Norma che disciplina il ricorso per revisione; interpretata dalla Corte nel senso che la revisione è finalizzata a rimuovere errori tali da determinare il proscioglimento, non è utilizzabile per ottenere solo la riduzione della pena tramite esclusione di aggravanti
Regola i limiti di ammissibilità del ricorso per revisione; la Corte ne ha letto i limiti come compatibili con l'esclusione di istanze finalizzate a effetti diversi dall'assoluzione, rinviando ad intervento legislativo per eventuale ampliamento
Norma sostanziale sull'aggravante di agevolazione mafiosa; la Corte sottolinea che la sua sussistenza può dipendere da valutazioni soggettive e probatorie che possono variare tra coimputati
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto delle norme procedurali richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non applicabile la lettura invocata dal ricorrente rispetto alla fattispecie in esame
Norma che dispone la condanna alle spese e agli oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento e alla somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La revisione straordinaria ex art. 630 c.p.p. è finalizzata a rimuovere errori che comportino il proscioglimento; non è ordinariamente ammessa per ottenere solo l'esclusione di aggravanti e una mera riduzione della pena.
- Il concetto di 'inconciliabilità' tra giudicati richiede un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle decisioni, non un semplice dissenso o diversa valutazione giuridica/probatoria degli stessi fatti.
- Divergenze tra sentenze relative a diversi imputati per lo stesso fatto possono derivare da differenti valutazioni probatorie o dalla natura soggettiva di determinate circostanze aggravanti; ciò non legittima automaticamente la revisione.
- Per impugnare con successo la sussistenza di un'aggravante in sede di revisione è necessario produrre elementi tali da dimostrare un errore che, se accertato, porterebbe all'assoluzione; altrimenti la richiesta è inammissibile.
- Se si ritiene che limiti normativi impediscano rimedi equi (es. possibilità di revisione parziale), la strada corretta è la proposta di modifica legislativa: l'interpretazione giurisprudenziale tende a rispettare i limiti testuali della norma.
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