Ordinanza n. 586/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità, del silenzio serbato dal Comune di Colonnella in relazione alla asserita istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, inoltrata dalla ricorrente a mezzo PEC in data 8 luglio 2025, recante la richiesta di ostensione della documentazione relativa alle verifiche compiute dall’Ente con riferimento al procedimento amministrativo avviato a seguito della segnalazione di irregolarità urbanistico-edilizie rappresentate dall’Arch. Fanì Alessandra con nota trasmessa a mezzo PEC il 31.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Colonnella sull'istanza di ostensione della documentazione relativa alle verifiche svolte su presunte irregolarità urbanistico-edilizie
Esito
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un terreno confinante con quello sul quale erano in corso lavori edilizi, aveva segnalato al Comune presunte irregolarità urbanistico-edilizie e aveva ricevuto comunicazione di avvio del procedimento di verifica. Non avendo ricevuto ulteriori riscontri, presentava un'istanza qualificata come accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, chiedendo copia della documentazione relativa alle verifiche compiute dall'amministrazione e delle comunicazioni intercorse con il proprietario del fondo vicino. A fronte del mancato riscontro, reiterato anche dopo una diffida, proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia comunale. Il controinteressato eccepiva genericamente la tardività e l'inammissibilità del ricorso. Il Collegio, rilevata d'ufficio la questione, ha dubitato che l'istanza fosse realmente qualificabile come accesso civico generalizzato: il suo contenuto riguardava uno specifico procedimento amministrativo di controllo edilizio e la ricorrente aveva dichiarato di avere un interesse concreto, attuale e diretto quale proprietaria confinante, oltre ad avere prospettato finalità difensive rispetto ai pregiudizi asseritamente subiti.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato che, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalla ricorrente, l'istanza sembra integrare una richiesta di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, poiché riferita a un procedimento amministrativo puntualmente individuato e sostenuta da un interesse concreto, attuale e diretto della proprietaria confinante. La qualificazione come accesso documentale incide sul rito esperibile: il mancato riscontro a una domanda di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 integra silenzio-rigetto, da impugnare nei termini, mentre il silenzio su un'istanza di accesso civico può essere contestato mediante ricorso avverso il silenzio. Da ciò deriva il possibile difetto di ammissibilità del ricorso proposto come azione avverso il silenzio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione della corretta qualificazione dell'istanza e ha riservato la decisione. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013
La norma è stata invocata dalla ricorrente per qualificare la richiesta come accesso civico generalizzato; il Collegio ha ritenuto necessario verificare se il contenuto concreto dell'istanza consentisse tale qualificazione.
L'istanza, per il suo oggetto specifico e per l'interesse concreto, attuale e diretto dichiarato dalla richiedente, è stata ritenuta prima facie riconducibile all'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990.
La disposizione è stata applicata per sottoporre alle parti, prima della decisione, la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di un'istanza di accesso dipende dal suo contenuto sostanziale e dalla situazione giuridica dedotta, non dal nomen iuris utilizzato dal richiedente.
- Una richiesta rivolta a ottenere documenti relativi a uno specifico procedimento amministrativo, formulata da un soggetto titolare di un interesse concreto, attuale e diretto, è riconducibile all'accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, anche se qualificata come accesso civico generalizzato.
- Il mancato riscontro a un'istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 integra silenzio-rigetto, che deve essere immediatamente impugnato con il rimedio previsto per l'accesso, e non consente di proporre un ricorso avverso il silenzio-inadempimento proprio dell'accesso civico.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità fondata sulla diversa qualificazione giuridica dell'istanza, deve consentire alle parti di presentare osservazioni sulla questione prima di definire il giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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