Ordinanza n. 601/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento del Dirigente del Dipartimento Edilizia Privata del Comune di Messina n.-OMISSIS- dell'11 Maggio 2017, trasmesso con nota del Coordinamento dell'Unità Organizzativa di Coordinamento 8 – Titoli Abilitativi di tale Comune prot. n.-OMISSIS- del 17 Maggio 2107, pervenuta il 27 Maggio 2017, con il quale si annullava la DIA (denuncia di inizio attività) prot. n.-OMISSIS- dell'11 Agosto 2005 e la comunicazione opere interne ex art. 9 Legge Reg. Sic. n.37/1985 acquisita con prot. n. -OMISSIS- del 29 Aprile 2010 relativa ad opere realizzate nell'immobile sito in -OMISSIS- - Foglio di mappa -OMISSIS-; - per quanto occorre, della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento prot. n. -OMISSIS- del 2 Agosto 2016; - della nota del Dipartimento di Edilizia Privata del Comune di Messina -OMISSIS- del 29 Aprile 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, e provvedimento comunale di annullamento della DIA del 2005 e della comunicazione di opere interne del 2010
Esito
La controversia
L'appello è proposto contro la sentenza con cui il TAR aveva accolto solo parzialmente il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Messina che aveva annullato una DIA del 2005 e una comunicazione di opere interne del 2010, relative a un immobile e a un'area esterna. L'appellante deduce un errore catastale, topografico e fattuale del primo giudice, sostenendo che la particella catastale riferita al fabbricato comprendesse soltanto quest'ultimo, mentre l'area esterna oggetto di contestazione appartenesse a un'altra particella, derivata da precedenti frazionamenti. Richiama inoltre una nota del Dipartimento comunale competente in materia di demanio, patrimonio ed espropriazioni, dalla quale risulterebbe che l'area non è censita nell'inventario dei beni immobili comunali e non è interessata da procedimenti di accorpamento al demanio stradale. Il Comune sostiene invece che l'acquisto riguardasse esclusivamente il fabbricato e che l'area esterna fosse stata rappresentata negli elaborati edilizi in modo non veritiero o ambiguo, prima come strada e poi come cortile di proprietà. La controversia richiede quindi l'accertamento tecnico dell'identificazione catastale, topografica e funzionale dell'area, della sua eventuale appartenenza pubblica o privata, dell'eventuale assoggettamento al pubblico transito e dell'incidenza delle diverse rappresentazioni sugli interventi edilizi assentiti o comunicati.
La decisione
Il CGARS non ha definito l'appello nel merito e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a. Ha ritenuto che l'accertamento tecnico sia decisivo per verificare se vi sia stata una rappresentazione non veritiera posta a fondamento dell'autotutela comunale, per valutare l'applicabilità dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 e per delimitare l'oggetto dell'effetto caducatorio. La mera diversità tra le particelle catastali non è stata ritenuta, senza approfondimento, né favorevole né contraria alla tesi dell'appellante. È stato nominato quale verificatore il direttore pro tempore della struttura dell'Università degli Studi di Catania competente in materia di ingegneria civile, topografia, rilievo catastale, tecnica edilizia e urbanistica, con facoltà di delega a soggetto qualificato e non coinvolto nella vicenda. Il verificatore dovrà esaminare documentazione catastale, atti di provenienza, elaborati edilizi e archivi comunali, eventualmente effettuare un sopralluogo in contraddittorio e rispondere ai quesiti sull'esatta consistenza delle particelle, sull'identificazione dell'area esterna, sulla derivazione catastale, sulla natura pubblica o privata dell'area, sull'eventuale pubblico transito, sulle opere effettivamente incidenti sull'area e sulla rilevanza delle diverse rappresentazioni negli elaborati. Sono state disciplinate le modalità del contraddittorio, il deposito della relazione entro centoventi giorni e il versamento, da parte dell'appellante, dell'acconto di euro 3.500,00. Le spese definitive sono state riservate all'esito del giudizio.
Norme richiamate
artt. 63 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica, affidandola a un organismo terzo dotato di specifiche competenze, quando l'accertamento di fatti tecnici è necessario per la decisione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La sua applicabilità dipende, nel caso concreto, dall'accertamento della natura e della rilevanza dell'eventuale rappresentazione non veritiera posta a fondamento dell'intervento di autotutela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione sull'impugnazione di un provvedimento edilizio di autotutela dipende dall'esatta identificazione catastale, topografica e funzionale dell'area interessata, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
- La diversa indicazione catastale di particelle confinanti non consente, di per sé, di ritenere accertata o esclusa la non veridicità della rappresentazione contenuta negli elaborati edilizi; occorre una ricostruzione tecnica della corrispondenza tra particelle, stato dei luoghi ed elaborati progettuali.
- Per valutare la legittimità dell'autotutela edilizia fondata su una rappresentazione asseritamente non veritiera, è necessario accertare non soltanto la titolarità pubblica o privata dell'area, ma anche l'eventuale assoggettamento al pubblico transito e l'effettiva incidenza dell'area sulle opere assentite o comunicate.
- La verificazione deve essere affidata a un organismo tecnico terzo e competente, assicurando il contraddittorio tra le parti, la possibilità di formulare osservazioni tecniche e la distinzione nella relazione tra dati documentali accertati e valutazioni ricostruttive.
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