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Ordinanza

Ordinanza n. 6718/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Colombo e conseguente archiviazione informatica o revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il T.A.R. del Lazio ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza nel giudizio promosso da una cittadina straniera contro il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato e contro l’effetto di revoca o archiviazione del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato. Il T.A.R. Toscana, originariamente adito in relazione al nulla osta, aveva declinato la competenza in favore del T.A.R. Lazio. Il T.A.R. Lazio ha ritenuto che la revoca del nulla osta costituisse l’atto presupposto e che, in applicazione del criterio di connessione e di attrazione, la competenza dovesse radicarsi presso il T.A.R. Toscana. La questione sottoposta al Consiglio di Stato riguardava quindi l’applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., considerando che, in via generale, le controversie sugli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato appartengono al T.A.R. Toscana, mentre quelle sui dinieghi di visto adottati da ambasciate e consolati spettano al T.A.R. Lazio. La ricorrente sosteneva che il diniego del visto fosse l’atto lesivo principale e che le attività relative al nulla osta fossero ormai concluse. L’istruttoria ha inoltre evidenziato che non era stato adottato un autonomo provvedimento formale di revoca del nulla osta, essendosi prodotti automaticamente, tramite il sistema informatico, gli effetti previsti dalla mancata conferma datoriale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma, a conoscere dell’intera controversia. Ha osservato che la competenza sulle controversie relative agli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato spetterebbe ordinariamente al T.A.R. Toscana ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., mentre quella sui dinieghi di visto adottati da ambasciate e consolati spetta al T.A.R. Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. Tuttavia, il nulla osta si inserisce quale atto propedeutico nel procedimento finalizzato al rilascio del visto e il bene della vita perseguito è il titolo di ingresso in Italia, non il nulla osta in sé. Ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, la mancata conferma del datore di lavoro determina il rigetto della richiesta e la revoca del nulla osta, mentre la conferma consente il rilascio del visto. Nel caso concreto, inoltre, non era stato adottato un autonomo provvedimento di revoca, ma si erano prodotti gli effetti di un automatismo informatico collegato alla mancata conferma entro il termine legale. Tale automatismo non costituiva un autonomo atto amministrativo espressivo di valutazione discrezionale e di volontà provvedimentale, né poteva avere una propria vis attrattiva ai fini della competenza territoriale. L’interesse a ricorrere si concentrava quindi sul diniego del visto, quale provvedimento finale lesivo, con attrazione delle censure relative agli atti presupposti presso il giudice competente per l’atto finale, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale sulle controversie relative agli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato appartiene, in linea generale, al T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’autorità emanante, individuato nel T.A.R. Toscana.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    La competenza sulle controversie relative ai dinieghi di visto adottati da ambasciate e consolati italiani spetta al T.A.R. Lazio, sede di Roma, trattandosi di atti adottati da amministrazioni statali operanti all’estero e destinati a produrre effetti sull’intero territorio nazionale.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    la competenza territoriale relativa al provvedimento dal quale deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella concernente gli atti presupposti

    Quando l’interesse a ricorrere si concentra sul provvedimento finale e gli atti presupposti non sono autonomamente lesivi, la competenza relativa all’atto finale attrae anche quella concernente gli atti presupposti.

  • art. 15, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal T.A.R. Lazio, insieme all’art. 31 c.p.c., a fondamento del criterio di connessione e del simultaneus processus.

  • art. 31 c.p.c.

    Richiamato dal T.A.R. Lazio quale disposizione applicabile, insieme all’art. 39 c.p.a., al rapporto tra domanda principale e domanda accessoria.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    La mancata conferma, da parte del datore di lavoro, della richiesta di nulla osta entro il termine previsto determina il rigetto della richiesta e la revoca del nulla osta eventualmente rilasciato; la conferma consente all’ufficio consolare di procedere al rilascio del visto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., quando il provvedimento finale è quello dal quale deriva l’interesse concreto a ricorrere e l’atto presupposto non presenta autonoma lesività, la competenza territoriale relativa al provvedimento finale attrae quella concernente gli atti presupposti.
  • Nel procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, il nulla osta al lavoro costituisce un atto propedeutico rispetto al titolo di ingresso; il bene della vita perseguito dal cittadino straniero è il rilascio del visto e non il nulla osta considerato autonomamente.
  • La revoca o l’impossibilità di utilizzare un nulla osta che si produca automaticamente, per effetto della mancata conferma datoriale e senza l’adozione di un autonomo provvedimento amministrativo, non costituisce un atto provvedimentale autonomamente lesivo né può determinare, da sola, l’attrazione della competenza territoriale.
  • Le censure rivolte contro gli effetti presupposti della mancata conferma datoriale possono essere proposte davanti al giudice competente per il diniego del visto, quando tali effetti sono funzionalmente inseriti nel procedimento di rilascio del visto e non esprimono un distinto esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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