Ordinanza n. 603/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l’annullamento degli atti con i quali il Commissario ad acta ha quantificato il risarcimento danni spettante ai ricorrenti secondo quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. 842/2024, ivi inclusa la Delibera n. 19 del 31.7.2025, pubblicata all’Albo Pretorio in pari data avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 art.1 co.1 lett.a d.lgs 267/00 - somme dovute ai signori Paci Girolamo - Paci Valeria e Chiofalo Marina – sentenza n.842/2024 del C.G.A. per la Regione Siciliana”, l’allegata Delibera n. 1 del 22.7.2025 e l’Ordine di pagamento del 16.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del Commissario ad acta di quantificazione del risarcimento dovuto in esecuzione della sentenza n. 842/2024, inclusi il riconoscimento del debito fuori bilancio, la delibera allegata e l'ordine di pagamento
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un incidente di esecuzione contestando la quantificazione effettuata dal Commissario ad acta in € 127.139,64, sostenendo che l'importo dovuto fosse pari a € 179.211,30. La controversia riguarda il valore venale, alla data del 28 luglio 2004, delle particelle trasferite al Comune mediante occupazione acquisitiva, nonché la successiva rivalutazione e il calcolo degli interessi secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 310/2023. I ricorrenti hanno valorizzato una precedente stima del 2007, pari a € 166,87 al metro quadrato, successivamente devalutata alla data del 2004 in € 141,20 al metro quadrato. Il Commissario ad acta ha invece ritenuto illogico tale procedimento e ha utilizzato la ricostruzione del consulente del Comune, assumendo un valore di € 103 al metro quadrato nel 2007 e di € 97,63 al metro quadrato nel 2004. Il diverso valore unitario ha determinato la rilevante differenza tra gli importi liquidati.
La decisione
Il Collegio non ha definito l'incidente di esecuzione, ritenendo necessaria una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore del compendio immobiliare alla data del 28 luglio 2004 senza utilizzare ulteriori perizie svolte in precedenti giudizi. Il CTU dovrà acquisire gli atti e i documenti necessari, compiere ogni accertamento utile, anche sui luoghi e in contraddittorio con le parti, determinare il valore venale alla data indicata, rivalutarlo e calcolare gli interessi secondo i criteri fissati dalla sentenza n. 310/2023. Sono stati disciplinati la nomina dei consulenti di parte, il giuramento, i termini per lo schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. L'acconto di € 3.000, oltre accessori, è stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti. La decisione sull'incidente di esecuzione sarà fissata dopo il deposito della relazione peritale.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, c.p.a.
senza utilizzare ulteriori e precedenti perizie svolte in altri giudizi
La disposizione è richiamata quale base per delegare al consigliere relatore le operazioni relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 art.1 co.1 lett.a d.lgs 267/00
È richiamato nella delibera comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio, atto incluso tra quelli contestati dai ricorrenti.
Massime di principio
- Quando, in sede di esecuzione di una sentenza amministrativa, la quantificazione del risarcimento dipende da valutazioni tecniche divergenti sul valore del bene alla data individuata dal giudicato, il giudice può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per acquisire un accertamento autonomo e svolto in contraddittorio.
- La consulenza tecnica d'ufficio disposta in un incidente di esecuzione deve attenersi ai parametri fissati dal giudicato, determinando il valore alla data stabilita dalla sentenza e procedendo successivamente alla rivalutazione e al calcolo degli interessi secondo i criteri già individuati dal giudice della cognizione.
- Ai fini dell'accertamento tecnico disposto in sede giurisdizionale, il consulente può essere incaricato di svolgere anche verifiche sui luoghi e di esaminare gli atti del fascicolo, assicurando alle parti la possibilità di nominare consulenti tecnici e di formulare osservazioni sulla relazione.
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