Ordinanza n. 602/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), n. 661/2026, resa tra le parti, pubblicata il 13 marzo 2026, notificata in pari data, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 389/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto di lavori per la riqualificazione e trasformazione di un edificio in complesso scolastico polivalente
Esito
La controversia
Il Consorzio ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione dell'aggiudicazione dell'appalto in favore di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 3.5 del disciplinare di gara, che vietava varianti progettuali comportanti modifiche strutturali e funzionali del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara e, più in generale, modifiche dei caratteri essenziali del progetto. Ha inoltre contestato la mancata esclusione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, sostenendo che la proposta di totale prefabbricazione delle strutture in elevazione costituisse una variante strutturale sostanziale vietata dalla lex specialis, poiché avrebbe alterato il sistema strutturale del progetto, le sezioni, le modalità di connessione, le rigidezze, i carichi, i materiali, il sistema di vincolo delle travi in elevazione e il sistema di fondazione. La questione richiede una valutazione tecnica secondo la scienza ingegneristica.
La decisione
Il CGARS non ha definito il merito dell'appello. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per accertare se le soluzioni tecniche illustrate nell'offerta dell'aggiudicatario, in particolare la proposta migliorativa complessiva, siano qualificabili secondo la scienza ingegneristica come modifiche strutturali e funzionali del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara. È stato nominato quale verificatore il professore coordinatore del corso di laurea in Ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Palermo, con facoltà di delega a un altro professore del medesimo corso dotato delle necessarie competenze. Sono stati assegnati 90 giorni per il deposito della verificazione provvisoria, 15 giorni alle parti per eventuali osservazioni e ulteriori 15 giorni al verificatore per il deposito della verificazione definitiva. È stato liquidato un acconto di euro 6.000, oltre accessori di legge, provvisoriamente a carico dell'appellante, con decorrenza del termine per la verificazione dal pagamento dell'acconto. Il compenso finale sarà liquidato successivamente secondo le modalità richiamate nell'ordinanza. L'udienza di discussione del merito sarà fissata con separato decreto presidenziale all'esito della verificazione.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando, ai fini della decisione, occorre un accertamento tecnico affidato a un organismo qualificato; nel caso concreto è stato utilizzato per stabilire se le migliorie offerte costituiscano modifiche strutturali e funzionali vietate dalla lex specialis.
art. 3.5 del disciplinare di gara
Non sono ammesse varianti progettuali che si sostanzino in modifiche strutturali e funzionali del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara e pertanto non possono essere accettati interventi modificativi dei caratteri essenziali del progetto posto a base di gara
La clausola costituisce il parametro per verificare se la proposta tecnica dell'aggiudicatario abbia oltrepassato il limite delle migliorie ammesse, trasformandosi in una variante strutturale e funzionale del progetto posto a base di gara.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il termine di decadenza di 100 giorni, decorrente dal deposito della verificazione definitiva, entro il quale il verificatore deve presentare la nota per la liquidazione del compenso finale e delle spese.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'aggiudicazione dipende dalla qualificazione tecnica di una proposta migliorativa come variante strutturale o funzionale vietata dalla lex specialis, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
- La verifica della compatibilità dell'offerta tecnica con il progetto posto a base di gara deve essere condotta considerando se le soluzioni proposte incidano sui caratteri essenziali del progetto, inclusi, ove rilevanti, il sistema strutturale, le modalità di connessione, le rigidezze, i carichi, i materiali e le fondazioni.
- La verificazione disposta nel processo amministrativo deve consentire il contraddittorio tecnico tra le parti, mediante il deposito di una relazione provvisoria, la formulazione di osservazioni e il successivo deposito della relazione definitiva.
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