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Ordinanza

Ordinanza n. 600/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1549/2021, resa tra le parti, pubblicata il 14 maggio 2021, notificata il 10 giugno 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1865/2019;

Giustizia amministrativa202100977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS non ha deciso il merito dell'appello. Ha disposto, ai sensi dell'art. 95, comma 3, c.p.a., la rinnovata integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata, imponendo all'Assessorato appellante di notificare alla stessa sia l'appello sia la presente ordinanza entro 60 giorni. L'udienza di trattazione sarà fissata dal Presidente del CGARS dopo la scadenza del termine assegnato. La causa resta quindi interlocutoria.

CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva annullato il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva degli aspiranti agli ambiti carenti di assistenza primaria per il 2019, nella parte relativa all'esclusione dell'appellato per mancanza dei requisiti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'Assessorato Regionale della Salute ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso di un candidato e annullato, nei suoi confronti, il decreto di approvazione della graduatoria definitiva degli aspiranti agli ambiti carenti di assistenza primaria relativi all'anno 2019. Nel giudizio d'appello è emerso che l'appello originario non era stato notificato alla controinteressata indicata nella sentenza impugnata. Sebbene, in esecuzione di una precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio, l'Assessorato avesse successivamente notificato l'appello alla controinteressata, non aveva notificato contestualmente anche la precedente ordinanza. Il giudice ha pertanto ritenuto necessario disporre nuovamente l'integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 3, c.p.a.

    In presenza della necessità di assicurare la partecipazione al giudizio d'appello della controinteressata, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine per la notificazione dell'appello e dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello amministrativo, quando l'impugnazione non sia stata notificata a una controinteressata indicata nella sentenza impugnata, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 95, comma 3, c.p.a., prima di procedere alla trattazione del merito.
  • Se il giudice abbia già ordinato l'integrazione del contraddittorio e la parte abbia notificato l'atto d'appello alla controinteressata senza notificare anche l'ordinanza che disponeva l'integrazione, l'adempimento può essere ritenuto incompleto e può essere nuovamente ordinata la notificazione dell'appello e dell'ordinanza rilevante.
  • La mancata regolare instaurazione del contraddittorio impedisce la decisione sul merito dell'appello e giustifica il rinvio della trattazione a un'udienza successiva alla scadenza del termine assegnato per la notificazione.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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