Cassazione Civile, Ordinanza n. 25113/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di mangime per conigli. L'azienda agricola ha proposto opposizione sostenendo che il mangime fosse privo delle componenti profilattiche richieste e che tale difetto avesse causato epidemie e la morte di numerosi animali, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento dei danni. Il fornitore ha resistito e ha chiamato in causa la società produttrice per essere manlevato. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto e condannato il fornitore al risarcimento, ritenendo non provato il corretto adempimento. La Corte d'appello ha invece riformato integralmente la decisione, rigettando l'opposizione perché il credito risultava fondato su pagherò cambiario, con conseguente onere dell'opponente di provare il difetto di causa del titolo e, soprattutto, perché non era stata provata la causalità tra mangime e moria degli animali: le analisi non erano opponibili per mancato contraddittorio nel prelievo dei campioni, mancava prova che il mangime fosse privo delle sostanze necessarie, la documentazione veterinaria era inidonea o non riferita al periodo dell'epidemia, e la gestione dell'allevamento era risultata non corretta. In Cassazione l'azienda ha dedotto tre motivi: (1) violazione della normativa cambiaria e dell'art. 1231 c.c., per avere la Corte d'appello individuato erroneamente il dies dell'atto di riconoscimento del debito e la data del pagherò; (2) falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 281/1963 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il prelievo campioni fosse comunque avvenuto con l'intervento di un veterinario ASP e che non fosse necessaria la regola del contraddittorio invocata dalla Corte territoriale; (3) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., poiché nessuna parte avrebbe contestato che il mangime fosse medicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che la Corte d'appello non aveva applicato l'art. 18 l. n. 281/1963 come disciplina dei mangimi medicati, ma solo come base per affermare la necessità del contraddittorio nel campionamento ai fini dell'opponibilità delle analisi; il richiamo all'art. 22 della stessa legge e all'art. 107 r.d. n. 1361/1926 è stato giudicato inconferente. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché diretto contro una ratio decidendi secondaria, mentre la decisione era sorretta autonomamente dalla ratio principale del difetto di prova dell'inadempimento. Infine, ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché la pretesa non contestazione della natura medicata del mangime non incideva sulla ratio decisiva, fondata sul mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra asserito difetto del mangime e morte degli animali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i controricorrenti e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La revoca del difensore non è efficace senza rituale sostituzione; opera la perpetuatio dell'ufficio del difensore nel giudizio già instaurato.
Nel testo anteriore alla riforma del 2009, la procura speciale per il giudizio già pendente non poteva essere apposta in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o controricorso, ma doveva essere conferita con atto notarile.
Le censure di legittimità devono colpire le rationes decidendi effettivamente decisive; le doglianze su motivazioni secondarie sono inammissibili per difetto di interesse.
art. 18 l. 15 febbraio 1963, n. 281
"gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti"
La norma è richiamata per affermare la necessità del contraddittorio nella scelta e nel prelievo dei campioni, condizione per l'opponibilità dei risultati delle analisi.
art. 22 l. 15 febbraio 1963, n. 281
È norma sanzionatoria e non disciplina il tema della opponibilità delle analisi sui mangimi; il suo richiamo è inconferente.
art. 107 r.d. 1 luglio 1926, n. 1361
Il richiamo serve soltanto a chiarire che, nei controlli di vigilanza, il prelevamento può avvenire anche su richiesta del compratore; non elimina l'esigenza del contraddittorio sul campionamento valorizzata dalla Corte d'appello.
La dedotta non contestazione non è decisiva se non incide sulla ratio della decisione, fondata sulla mancata prova del nesso causale e dell'inadempimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse non è validamente censurata, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse anche se le altre censure fossero astrattamente fondate.
- Il contraddittorio nel prelievo dei campioni può essere requisito decisivo per l'opponibilità in giudizio dei risultati analitici, quando la decisione lo valorizzi come garanzia della corretta selezione del materiale esaminato.
- La censura di violazione di legge o di omesso esame non è ammissibile se il fatto invocato non è decisivo rispetto alla ratio effettiva della sentenza impugnata.
- La non contestazione di un fatto storico non supera il difetto di prova dei presupposti costitutivi della domanda o dell'eccezione quando la decisione si fondi su una diversa mancanza probatoria, come il nesso causale tra condotta e danno.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve colpire la reale ratio decidendi e non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o di mera rilettura della ricostruzione fattuale.
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