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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14739/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., il reclamo relativo al trattenimento delle missive da lui redatte con l'uso del computer. Nel ricorso sono state dedotte plurime violazioni di legge in relazione agli artt. 15 Cost., 666 c.p.p., 18-ter ord. pen. e 35-bis ord. pen. La Corte ha rilevato che anche il reclamo originario era generico, perché non precisava se riguardasse una o più specifiche missive o una richiesta di provvedimento di principio, non chiariva se le missive fossero state inoltrate né se vi fosse un concreto pregiudizio alle prerogative del detenuto, con conseguente difetto di interesse. Ha inoltre osservato che il solo fatto che la missiva sia redatta con l'ausilio del PC non attribuisce diritti ulteriori idonei a escludere l'applicazione del visto di censura previsto per la corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    richiamato come base della declaratoria di inammissibilità del reclamo originario per genericità e difetto di interesse

  • art. 15 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela della libertà e segretezza della corrispondenza

  • art. 18-ter ord. pen.

    invocato dal ricorrente in tema di trattenimento/censura della corrispondenza del detenuto

  • art. 35-bis ord. pen.

    invocato dal ricorrente quale rimedio giurisdizionale in materia di diritti del detenuto

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), ord. pen.

    consente, nel regime speciale, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali competenti in materia di giustizia

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza il reclamo deve essere specifico: occorre indicare con precisione l'atto o le missive contestate e chiarire il concreto pregiudizio subito, altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità e difetto di interesse.
  • Nel regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., la corrispondenza del detenuto può essere sottoposta a visto di censura nei limiti previsti dalla legge; la mera redazione della missiva con l'ausilio del computer non introduce di per sé un diritto ulteriore o una deroga al regime.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da colpa del ricorrente e non emergono elementi contrari, il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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