Cassazione Civile, Ordinanza n. 33608/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto la revocazione del decreto conclusivo del giudizio di opposizione previsto dall'art. 5-ter della L. n. 89/2001. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che quel decreto fosse impugnabile solo con ricorso per cassazione. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto, in un unico motivo, la violazione degli artt. 395 c.p.c., 12 disp. prel. c.c. e 5-ter L. n. 89/2001, sostenendo che il decreto conclusivo non fosse sottratto al rimedio revocatorio e che, in particolare, l'errore di fatto revocatorio fosse esperibile contro il provvedimento decisorio conclusivo del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura: ha richiamato il principio della Corte costituzionale secondo cui la revocazione per errore di fatto è esperibile contro ogni atto giurisdizionale riconducibile al paradigma del provvedimento decisorio, cioè idoneo a definire il giudizio e suscettibile di passare in giudicato. Ha quindi affermato l'ammissibilità della revocazione anche contro il decreto conclusivo della fase di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito l'ammissibilità/fondatezza della revocazione e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
l'errore di fatto revocatorio, se consiste in una svista materiale su circostanza decisiva non controversa e non in una errata valutazione delle risultanze processuali, può essere fatto valere con revocazione ordinaria.
art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
richiamato a sostegno dell'interpretazione della disciplina dell'impugnazione del decreto conclusivo, secondo il criterio ermeneutico letterale e sistematico.
art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001
il decreto conclusivo del giudizio di opposizione è considerato provvedimento decisorio, idoneo a chiudere il giudizio e quindi suscettibile di revocazione per errore di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale che fonda il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è esperibile contro ogni provvedimento giurisdizionale che abbia natura decisoria, cioè che definisca il giudizio e sia idoneo al giudicato.
- Il decreto conclusivo del giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è sottratto, per la sola sua forma, al rimedio revocatorio quando sia denunciato un errore di fatto revocatorio.
- L'errore revocatorio ricorre solo quando vi sia una svista materiale su un fatto decisivo e non controverso; resta esclusa la revocazione se la doglianza investe la valutazione delle prove o delle risultanze processuali.
- Se il giudice di merito esclude erroneamente l'ammissibilità della revocazione contro un provvedimento decisorio, la decisione va cassata con rinvio per il riesame della domanda revocatoria.
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