Cassazione Civile, Ordinanza n. 22740/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini IRPEF, una plusvalenza da cessione di un terreno edificabile con sovrastante manufatto abusivo poi demolito. Nel rogito del 2 ottobre 2008 era previsto un acconto corrisposto al momento della stipula e un saldo da pagarsi dopo due anni; l'Ufficio, ritenendo che il corrispettivo fosse stato integralmente percepito nel 2008, ha tassato l'intero prezzo indicato in atto (550.000 euro). La contribuente ha contestato la pretesa; in primo grado la domanda è stata respinta, mentre in appello la ripresa è stata annullata integralmente perché ritenuto provato il saldo prezzo nel 2011 mediante un successivo rogito di permuta con due appartamenti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2 e 35 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c., sostenendo che, anche a voler ritenere esistente la plusvalenza, la CTR non poteva annullare integralmente l'atto ma avrebbe dovuto rimodulare la pretesa limitandola alla sola somma effettivamente percepita nel 2008, ossia l'acconto di 165.000 euro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, una volta accertata in sentenza la cessione di un terreno edificabile e la percezione nel 2008 del solo acconto di 165.000 euro, il giudice tributario non poteva annullare integralmente l'avviso di accertamento, ma doveva rideterminare il quantum della pretesa fiscale sulla base dell'effettivo corrispettivo percepito in quell'anno. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
La plusvalenza da cessione di terreno edificabile è imponibile; ai fini della tassazione occorre fare riferimento al corrispettivo effettivamente percepito nel periodo d'imposta rilevante.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta per error in procedendo, deducendo omissione di pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato quale norma sul riparto delle controversie affidate alla giurisdizione tributaria.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri decisori del giudice tributario.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda, ma nel processo tributario ciò non impedisce la rideterminazione parziale della pretesa quando l'atto sia solo in parte infondato.
Richiamato nel motivo per denunciare la necessità di una pronuncia coerente con l'oggetto della controversia.
Il giudice tributario può avvalersi dei poteri di valutazione e indagine sulle prove per quantificare l'esatta pretesa fiscale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, avente natura impugnatorio-accertativa e decisione di tipo sostitutivo, il giudice non deve limitarsi ad annullare integralmente l'atto impositivo quando ne accerti soltanto l'infondatezza parziale; deve invece determinare l'esatto ammontare dell'obbligazione tributaria entro i limiti del petitum.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice tributario di rideterminare il quantum della pretesa fiscale sulla base degli elementi di fatto e di prova acquisiti, purché resti entro il perimetro della domanda e dell'atto impugnato.
- Se la sentenza di merito accerta che solo una parte del corrispettivo è stata percepita nel periodo d'imposta oggetto di accertamento, la pretesa tributaria deve essere rimodulata sulla somma effettivamente incassata e non sul prezzo complessivo indicato nell'atto notarile.
- Quando il bene ceduto è qualificato come terreno edificabile e la plusvalenza è ritenuta esistente, il giudice deve comunque verificare quale quota di corrispettivo sia stata effettivamente conseguita nell'anno di riferimento, ai fini della corretta tassazione.
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