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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4493/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: censura della qualificazione del fatto come tentato omicidio aggravato (art. 56 e 575 c.p.), con doglianza sulla mancanza di prova dell'animus necandi e sull'uso erroneo del criterio dell'"accettazione del rischio" (dolo eventuale) da parte della Corte territoriale; si sosteneva che gli atti compiuti erano riconducibili a lesioni personali e non a tentato omicidio perché mancava la prova che l'agente volesse la morte o l'accettasse come esito voluto in termini di dolo diretto. Secondo motivo: contestazione del diniego della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n. 2 c.p.), con rilievo che la Corte aveva errato nel ritenere rilevante la distanza temporale e la pianificazione dell'azione per escludere la provocazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia interpretato erroneamente l'elemento soggettivo del reato, valutando come sufficiente l'"accettazione del rischio" (dolo eventuale) per configurare il tentato omicidio, mentre per il tentativo punibile è necessario il dolo diretto (intenzionale o diretto alternativo). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame sia della qualificazione giuridica del fatto sia della relativa sanzione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la distanza temporale e gli elementi di pianificazione come indizio di movente vendicativo, incompatibile con l'attenuante della provocazione.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    La norma sul tentativo richiede atti "diretti in modo non equivoco" alla commissione del reato; il dolo eventuale non integra di per sé il tentativo di omicidio. Per il tentato omicidio è necessario il dolo diretto (intenzionale o diretto alternativo) che manifesti la volontà anche in alternativa dell'evento morte.

  • art. 575 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di omicidio; utilizzata per individuare il reato tentato (omicidio tentato) rispetto alla condotta effettivamente accertata.

  • art. 62 n. 2) cod. pen.

    Norma sull'attenuante della provocazione. La Corte ha ritenuto che la distanza temporale e gli elementi di pianificazione escludano la riconducibilità della reazione all'ipotesi di provocazione come attenuante.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione dedotti nel ricorso (manifesta illogicità, contraddittorietà e violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti della motivazione del ricorso (indicazione sintetica dei motivi come previsto per la cassazione).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. L. 18.12.2020, n. 17

    Richiamata procedimentalmente in relazione alla produzione delle conclusioni del Pubblico Ministero depositate nel procedimento.

Massime di principio

  • Per configurare il tentato omicidio occorre prova del dolo diretto (intenzionale o diretto alternativo); il dolo eventuale (accettazione del rischio) non è sufficiente a integrare il tentativo di omicidio.
  • Nella valutazione dell'animus necandi vanno considerate le circostanze estrinseche con valore sintomatico: natura dell'arma, parti del corpo colpite, reiterazione dei colpi, forza impressa e modalità esecutive; tali elementi sono valutati dal giudice di merito ma devono essere interpretati secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione.
  • La cessazione spontanea dell'aggressione o la possibilità per la vittima di allontanarsi possono essere elementi rilevanti a favore dell'assenza di volontà di uccidere, se riferiti correttamente al contesto fattuale.
  • L'attenuante della provocazione richiede che la reazione sia riconducibile a un impulso reattivo determinato dal fatto ingiusto; elementi come distanza temporale e pianificazione sono indizi che la reazione fosse di vendetta e non un'immediata reazione provocatoria.
  • Se la qualificazione giuridica è viziata per errata valutazione dell'elemento soggettivo, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, con conseguente nuova valutazione della pena.
  • In casi analoghi, la difesa dovrà puntare a mostrare l'assenza di dolo diretto (evidenziando comportamenti che interrompono l'azione, il numero e la dinamica dei colpi, la mancanza di prove sull'arma) mentre l'accusa dovrà fornire elementi chiari e sintomatici dell'intenzione di uccidere.

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