Cassazione Penale, Sentenza n. 4493/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: censura della qualificazione del fatto come tentato omicidio aggravato (art. 56 e 575 c.p.), con doglianza sulla mancanza di prova dell'animus necandi e sull'uso erroneo del criterio dell'"accettazione del rischio" (dolo eventuale) da parte della Corte territoriale; si sosteneva che gli atti compiuti erano riconducibili a lesioni personali e non a tentato omicidio perché mancava la prova che l'agente volesse la morte o l'accettasse come esito voluto in termini di dolo diretto. Secondo motivo: contestazione del diniego della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n. 2 c.p.), con rilievo che la Corte aveva errato nel ritenere rilevante la distanza temporale e la pianificazione dell'azione per escludere la provocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia interpretato erroneamente l'elemento soggettivo del reato, valutando come sufficiente l'"accettazione del rischio" (dolo eventuale) per configurare il tentato omicidio, mentre per il tentativo punibile è necessario il dolo diretto (intenzionale o diretto alternativo). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame sia della qualificazione giuridica del fatto sia della relativa sanzione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la distanza temporale e gli elementi di pianificazione come indizio di movente vendicativo, incompatibile con l'attenuante della provocazione.
Norme richiamate
La norma sul tentativo richiede atti "diretti in modo non equivoco" alla commissione del reato; il dolo eventuale non integra di per sé il tentativo di omicidio. Per il tentato omicidio è necessario il dolo diretto (intenzionale o diretto alternativo) che manifesti la volontà anche in alternativa dell'evento morte.
Riferimento alla fattispecie di omicidio; utilizzata per individuare il reato tentato (omicidio tentato) rispetto alla condotta effettivamente accertata.
Norma sull'attenuante della provocazione. La Corte ha ritenuto che la distanza temporale e gli elementi di pianificazione escludano la riconducibilità della reazione all'ipotesi di provocazione come attenuante.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione dedotti nel ricorso (manifesta illogicità, contraddittorietà e violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti della motivazione del ricorso (indicazione sintetica dei motivi come previsto per la cassazione).
art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. L. 18.12.2020, n. 17
Richiamata procedimentalmente in relazione alla produzione delle conclusioni del Pubblico Ministero depositate nel procedimento.
Massime di principio
- Per configurare il tentato omicidio occorre prova del dolo diretto (intenzionale o diretto alternativo); il dolo eventuale (accettazione del rischio) non è sufficiente a integrare il tentativo di omicidio.
- Nella valutazione dell'animus necandi vanno considerate le circostanze estrinseche con valore sintomatico: natura dell'arma, parti del corpo colpite, reiterazione dei colpi, forza impressa e modalità esecutive; tali elementi sono valutati dal giudice di merito ma devono essere interpretati secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione.
- La cessazione spontanea dell'aggressione o la possibilità per la vittima di allontanarsi possono essere elementi rilevanti a favore dell'assenza di volontà di uccidere, se riferiti correttamente al contesto fattuale.
- L'attenuante della provocazione richiede che la reazione sia riconducibile a un impulso reattivo determinato dal fatto ingiusto; elementi come distanza temporale e pianificazione sono indizi che la reazione fosse di vendetta e non un'immediata reazione provocatoria.
- Se la qualificazione giuridica è viziata per errata valutazione dell'elemento soggettivo, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, con conseguente nuova valutazione della pena.
- In casi analoghi, la difesa dovrà puntare a mostrare l'assenza di dolo diretto (evidenziando comportamenti che interrompono l'azione, il numero e la dinamica dei colpi, la mancanza di prove sull'arma) mentre l'accusa dovrà fornire elementi chiari e sintomatici dell'intenzione di uccidere.
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