Cassazione Penale, Sentenza n. 12785/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di rigetto dell'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Catania che aveva applicato la sorveglianza speciale per 1 anno e 6 mesi con obbligo di soggiorno e cauzione. Il ricorrente, tramite unico motivo, deduceva vizio di motivazione (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.) per omessa pronunzia sulla mancata sussistenza degli elementi sintomatici della pericolosità sociale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 e censurando il fatto che la corte territoriale si era limitata a valorizzare precedenti penali risalenti e carichi pendenti senza accertare una pericolosità sociale attuale e concreta, oltre ad aver valorizzato violazioni di prescrizioni e condotte di evasione che, secondo il ricorrente, non dimostravano pericolosità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse proposto fuori dei casi previsti dalla legge ovvero manifestamente infondato: in materia di prevenzione il sindacato di legittimità è ammesso solo per violazione di legge e può essere fondato sulla motivazione inesistente o meramente apparente solo se il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione del giudice di merito non fosse meramente apparente: i giudici avevano adeguatamente valorizzato precedenti penali e procedimenti pendenti (ricettazione e spaccio), nonché l'assenza di attività lavorativa del ricorrente, facendo emergere una proclività attuale a delinquere e la possibilità che vivesse in tutto o in parte dei proventi illeciti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Invocato dal ricorrente come vizio di motivazione (illogicità manifesta). La Corte precisa che, nel processo di prevenzione, tale deduzione non è sindacabile in Cassazione se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente nel senso di omessa valutazione di un elemento potenzialmente decisivo.
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Norma di rango speciale che disciplina il procedimento di prevenzione; la Corte richiama il limite che il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.
L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamata per i limiti di impugnazione in materia di misure di prevenzione; conferma la regola di ammissibilità del ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione), artt. 1, 4, 16
Riferimenti alle categorie di soggetti destinatari delle misure (art.1 lett. a e b) e alle previsioni sulle misure di prevenzione; la Corte interpreta le norme alla luce della pronuncia costituzionale n.24/2019, distinguendo i casi in cui è applicabile la sorveglianza speciale e sottolineando la necessità di motivare l'inquadramento nella categoria dei 'pericolosi generici'.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune parti del d.lgs. 159/2011 in relazione a determinate categorie di destinatari; la Corte di legittimità richiama i criteri interpretativi fissati dalla Consulta per valutare l'applicabilità della sorveglianza speciale ai cd. pericolosi generici (valutazione di condotta, tenore di vita e vivi re con proventi illeciti).
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui non è sindacabile in Cassazione come vizio di motivazione la mera differenza di valutazione difensiva quando gli argomenti siano stati in realtà considerati o assorbiti nella motivazione del giudice.
Sez. 6 - Sentenza n. 21525 del 18/06/2020
Precisa che la motivazione è meramente apparente quando omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo tali da poter determinare un esito opposto; criterio usato per valutare la deducibilità del vizio in Cassazione.
Sez. Un., sent. n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Principio secondo cui la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima la misura di prevenzione può configurare nullità del provvedimento; la motivazione giustificativa è essenziale.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione a favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria d'inammissibilità; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000.
art. 111, sesto comma Cost.; art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; art. 7, comma 1 D.Lgs. 159/2011
Richiamati a sostegno del principio che l'apparato giustificativo del provvedimento giurisdizionale è essenziale e la mancanza radicale di argomentazione su punto essenziale ne determina la nullità.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: non è possibile impugnare in Cassazione vizi di motivazione tipici del sindacato di merito salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (omissione totale di valutazione di un elemento potenzialmente decisivo).
- La Corte di merito deve fornire una motivazione puntuale quando inquadra un soggetto nella categoria dei 'pericolosi generici' (art.1 lett. b D.Lgs. 159/2011), considerando precedenti penali, procedimenti pendenti, condotta, tenore di vita e l'eventuale situazione di chi vive, anche in parte, con proventi illeciti, secondo i criteri della Corte Costituzionale (sent. 24/2019).
- Singoli fatti come violazioni di prescrizioni della sorveglianza o condotte di evasione, da soli, non costituiscono automaticamente prova di pericolosità sociale; devono essere valutati nel contesto complessivo e collegati ad altri elementi probativi.
- La semplice riallocazione o diversa valutazione degli stessi elementi da parte del giudice di legittimità non è sufficiente a fondare l'annullamento: il ricorso non può proporre una diversa opinione sui fatti già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso manifestamente infondato, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
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