Cassazione Penale, Sentenza n. 31577/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per avere ospitato e agevolato la latitanza di Saverio Pianese, con contestata aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 (agevolazione di associazione camorristica). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore; 2) vizio di motivazione per carenza di elementi sul dolo e sull'aggravante mafiosa, sostenendo che Pianese non fosse vertice del clan e che D'Andrea non conoscesse o non avesse la consapevolezza dell'appartenenza al clan; 3) errato diniego delle attenuanti generiche; in successiva memoria ha aggiunto motivi in tema di incongrua valorizzazione delle prove, invocando anche la causa di non punibilità per prossimità familiare e richiamando precedenti decisioni che avevano escluso l'aggravante per parenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la nullità relativa alla mancata notifica è di natura intermediaria e deve essere eccepita tempestivamente dal difensore che ha ricevuto l'avviso (cosa non avvenuta). Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991: la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare che Pianese avesse ruolo apicale nel clan né che D'Andrea avesse la consapevole volontà di agevolare la consorteria camorristica; l'aiuto è stato valutato come riconducibile a rapporti di amicizia/affinità e non a una finalità specificamente mafiosa. L'esclusione dell'aggravante ha comportato la maturazione della prescrizione del reato (contestato il 15/11/2012) al 15/05/2020 (termine massimo di anni 7 e mesi 6), con conseguente dichiarazione di estinzione del reato e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le altre censure (attenuanti, questioni successivamente proposte) non hanno ottenuto rilievo tale da impedire l'annullamento per prescrizione
Norme richiamate
Norma sul reato di favoreggiamento personale; la Corte ha ritenuto provata la condotta materiale (ospitare il latitante) e la conoscenza della latitanza, salvo che l'aggravante mafiosa sia stata esclusa
Aggravante per i delitti commessi al fine di agevolare associazioni mafiose; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'aggravante richiede una finalità specifica di agevolazione dell'associazione (non è automaticamente applicabile quando il soggetto favorito è un affiliato privo di ruolo di vertice)
art. 416-bis (richiamato contestualmente come 416-bis.1) cod. pen.
Riferimento alla disciplina dell'associazione di tipo mafioso; nella sentenza si è discusso il nesso tra favoreggiamento e associazione mafiosa, con esclusione dell'aggravante per mancanza di prova della finalità agevolatrice del clan
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul procedimento di impugnazione e notifiche; la mancata notifica al secondo difensore integri nullità rimediabile se non eccepita tempestivamente
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Regole sulle nullità relative alle impugnazioni e sugli effetti; la Corte ha richiamato la necessità di eccezione immediata per operare la nullità
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ad ipotesi di esclusione della punibilità (es. per rapporti di stretta prossimità); tuttavia la Corte non ha ritenuto decisivo tale richiamo per escludere la responsabilità o per influire sull'esito principale
Norma procedurale citata nel ricorso per questioni di prova e motivazione collegata alle aggravanti; la Corte ha richiamato principi interpretativi ma ha escluso l'aggravante per insufficienza probatoria
Norme sui termini di prescrizione; con l'esclusione dell'aggravante il termine di prescrizione decorreva fino al limite massimo di anni 7 e mesi 6, raggiunto il 15/05/2020, determinando l'estinzione del reato
art. 129, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che impone la declaratoria dell'estinzione del reato quando è intervenuta la prescrizione; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in applicazione di tale disposizione
Massime di principio
- La mancata notifica di un avviso di udienza a un difensore costituisce una nullità intermedia che deve essere eccepita immediatamente dal difensore che ha ricevuto l'avviso; in assenza di tempestiva eccezione la nullità si considera sanata
- Per applicare aggravanti legate all'agevolazione di associazioni mafiose (L. n. 203/1991, art. 7) è necessario dimostrare la finalità specifica di favorire l'organizzazione: non basta il mero favore a un affiliato se non è provato che la condotta era diretta a rafforzare o proteggere l'apparato mafioso
- La qualificazione del soggetto favorito come 'vertice' o figura di rilievo del clan è fattore probatorio rilevante per l'aggravante mafiosa; l'assenza di ruolo apicale e la prevalenza di rapporti personali/parentali possono portare all'esclusione dell'aggravante
- Quando l'aggravante viene esclusa, è necessario ricalcolare i termini di prescrizione: la rimozione di un'aggravante può determinare la maturazione della prescrizione e l'estinzione del reato, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio
- La conoscenza della latitanza da parte del favoreggiatore può essere desunta dalle circostanze fattuali e dai rapporti con il latitante (es. amicizia, informazioni sulla precedente carcerazione), ma tali presunzioni devono essere logicamente motivate e provate
- Nel predisporre la difesa in casi simili è utile: a) documentare l'assenza di collegamenti organici con l'associazione criminale; b) dimostrare la natura personale/privata del favore reso; c) evidenziare l'assenza di ruolo apicale della persona favorita per contrastare l'aggravante mafiosa
- Le questioni di motivazione vanno articolate chiaramente: contestare l'uso di rinvii per relationem, chiedere specificazione degli elementi che fondano il dolo e l'aggravante, e richiedere il confronto con decisioni giurisprudenziali favorevoli quando esistono giudicati contrastanti
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