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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31577/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per avere ospitato e agevolato la latitanza di Saverio Pianese, con contestata aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 (agevolazione di associazione camorristica). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore; 2) vizio di motivazione per carenza di elementi sul dolo e sull'aggravante mafiosa, sostenendo che Pianese non fosse vertice del clan e che D'Andrea non conoscesse o non avesse la consapevolezza dell'appartenenza al clan; 3) errato diniego delle attenuanti generiche; in successiva memoria ha aggiunto motivi in tema di incongrua valorizzazione delle prove, invocando anche la causa di non punibilità per prossimità familiare e richiamando precedenti decisioni che avevano escluso l'aggravante per parenti

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la nullità relativa alla mancata notifica è di natura intermediaria e deve essere eccepita tempestivamente dal difensore che ha ricevuto l'avviso (cosa non avvenuta). Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991: la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare che Pianese avesse ruolo apicale nel clan né che D'Andrea avesse la consapevole volontà di agevolare la consorteria camorristica; l'aiuto è stato valutato come riconducibile a rapporti di amicizia/affinità e non a una finalità specificamente mafiosa. L'esclusione dell'aggravante ha comportato la maturazione della prescrizione del reato (contestato il 15/11/2012) al 15/05/2020 (termine massimo di anni 7 e mesi 6), con conseguente dichiarazione di estinzione del reato e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le altre censure (attenuanti, questioni successivamente proposte) non hanno ottenuto rilievo tale da impedire l'annullamento per prescrizione

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    Norma sul reato di favoreggiamento personale; la Corte ha ritenuto provata la condotta materiale (ospitare il latitante) e la conoscenza della latitanza, salvo che l'aggravante mafiosa sia stata esclusa

  • art. 7 L. n. 203 del 1991

    Aggravante per i delitti commessi al fine di agevolare associazioni mafiose; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'aggravante richiede una finalità specifica di agevolazione dell'associazione (non è automaticamente applicabile quando il soggetto favorito è un affiliato privo di ruolo di vertice)

  • art. 416-bis (richiamato contestualmente come 416-bis.1) cod. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'associazione di tipo mafioso; nella sentenza si è discusso il nesso tra favoreggiamento e associazione mafiosa, con esclusione dell'aggravante per mancanza di prova della finalità agevolatrice del clan

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di impugnazione e notifiche; la mancata notifica al secondo difensore integri nullità rimediabile se non eccepita tempestivamente

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Regole sulle nullità relative alle impugnazioni e sugli effetti; la Corte ha richiamato la necessità di eccezione immediata per operare la nullità

  • art. 384 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ad ipotesi di esclusione della punibilità (es. per rapporti di stretta prossimità); tuttavia la Corte non ha ritenuto decisivo tale richiamo per escludere la responsabilità o per influire sull'esito principale

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nel ricorso per questioni di prova e motivazione collegata alle aggravanti; la Corte ha richiamato principi interpretativi ma ha escluso l'aggravante per insufficienza probatoria

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sui termini di prescrizione; con l'esclusione dell'aggravante il termine di prescrizione decorreva fino al limite massimo di anni 7 e mesi 6, raggiunto il 15/05/2020, determinando l'estinzione del reato

  • art. 129, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che impone la declaratoria dell'estinzione del reato quando è intervenuta la prescrizione; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in applicazione di tale disposizione

Massime di principio

  • La mancata notifica di un avviso di udienza a un difensore costituisce una nullità intermedia che deve essere eccepita immediatamente dal difensore che ha ricevuto l'avviso; in assenza di tempestiva eccezione la nullità si considera sanata
  • Per applicare aggravanti legate all'agevolazione di associazioni mafiose (L. n. 203/1991, art. 7) è necessario dimostrare la finalità specifica di favorire l'organizzazione: non basta il mero favore a un affiliato se non è provato che la condotta era diretta a rafforzare o proteggere l'apparato mafioso
  • La qualificazione del soggetto favorito come 'vertice' o figura di rilievo del clan è fattore probatorio rilevante per l'aggravante mafiosa; l'assenza di ruolo apicale e la prevalenza di rapporti personali/parentali possono portare all'esclusione dell'aggravante
  • Quando l'aggravante viene esclusa, è necessario ricalcolare i termini di prescrizione: la rimozione di un'aggravante può determinare la maturazione della prescrizione e l'estinzione del reato, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio
  • La conoscenza della latitanza da parte del favoreggiatore può essere desunta dalle circostanze fattuali e dai rapporti con il latitante (es. amicizia, informazioni sulla precedente carcerazione), ma tali presunzioni devono essere logicamente motivate e provate
  • Nel predisporre la difesa in casi simili è utile: a) documentare l'assenza di collegamenti organici con l'associazione criminale; b) dimostrare la natura personale/privata del favore reso; c) evidenziare l'assenza di ruolo apicale della persona favorita per contrastare l'aggravante mafiosa
  • Le questioni di motivazione vanno articolate chiaramente: contestare l'uso di rinvii per relationem, chiedere specificazione degli elementi che fondano il dolo e l'aggravante, e richiedere il confronto con decisioni giurisprudenziali favorevoli quando esistono giudicati contrastanti

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