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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15121/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato la richiesta di restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Lucca per il reato di truffa in concorso. Il primo motivo deduceva che il termine di trenta giorni per chiedere la restituzione doveva decorrere dalla data in cui la difesa ebbe conoscenza del contenuto della sentenza (9 ottobre 2024, data in cui fu ottenuta copia), e non dalla data in cui l'imputato ebbe conoscenza della sola esistenza della sentenza (18 settembre 2024, data di notifica dell'ordine di carcerazione). Il secondo motivo sosteneva che la citazione a giudizio era nulla per violazione del termine a comparire (decreto notificato il 24 agosto 2022 per udienza del 18 ottobre 2022) e che l'omessa tempestiva impugnazione era da attribuirsi all'inattività del difensore d'ufficio con il quale il ricorrente non aveva mai avuto contatti, configurando quindi una incolpevole omissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo costante giurisprudenza, la conoscenza della sentenza per l'inizio del termine per impugnare può coincidere con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporta gli estremi della sentenza anche in assenza della motivazione; pertanto il termine è decorrso dal 18 settembre 2024. L'istanza di restituzione è stata depositata l'8 novembre 2024, oltre i trenta giorni previsti dall'art. 175 cod. proc. pen., ed è quindi tardiva. Inoltre la dedotta nullità per violazione del termine a comparire avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.; sollevata per la prima volta insieme alla richiesta di restituzione risultava anch'essa tardiva. Per questi motivi il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2-bis/2.1 richiamato nel testo)

    Il termine per chiedere la restituzione del termine per impugnare è perentorio e decorre dalla conoscenza della sentenza; la Corte ha applicato il principio che tale conoscenza può coincidere con la notifica dell'ordine di esecuzione contenente gli estremi della sentenza.

  • art. 94, comma 1-bis, d.lgs. n. 271/1989

    Obbligo del direttore/operatore penitenziario di accertare che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione; utilizzato per confermare che la notifica dell'ordine di esecuzione può costituire effettiva conoscenza.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Le nullità che incidono sul procedimento in regime intermedio (come la violazione del termine a comparire) devono essere eccepite tempestivamente nei termini previsti dall'art. 180; se sollevate tardivamente non producono effetti e non giustificano la restituzione del termine.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per stabilire i criteri di imposizione della somma a favore della cassa delle ammende anche quando non sussista colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il termine per chiedere la restituzione del termine per impugnare decorre dalla data di effettiva conoscenza della sentenza, e la notifica dell'ordine di esecuzione che riporta gli estremi della sentenza (anche senza motivazione) è considerata efficace a tal fine.
  • Le nullità procedurali rilevabili a regime intermedio (es. violazione del termine a comparire) devono essere eccepite tempestivamente ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.; se non sollevate nei termini, non possono poi giustificare una istanza tardiva di restituzione del termine.
  • La mancata comunicazione da parte del difensore d'ufficio non esonera automaticamente il ricorrente dall'onere di avere cura dei termini: occorre dimostrare la incolpevolezza e la concreta impedizione per ottenere la restituzione tempestiva.
  • Le richieste di restituzione presentate oltre il termine perentorio (30 giorni dalla conoscenza) sono generalmente inammissibili; per evitare rischi procedurali è cruciale agire immediatamente alla prima conoscenza della sentenza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e, secondo i parametri costituzionali, può essere disposto il versamento di una somma alla cassa delle ammende anche in assenza di dolo nella condotta processuale.

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