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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24327/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.: si impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16862/2017 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione presentato da IAL CISL contro il decreto del Tribunale di Torino del 28/01/2011. La Cassazione aveva ritenuto mancante la prova della comunicazione del decreto (copia autentica con relata) ai fini della tempestività del ricorso; la ricorrente deduceva un errore di fatto per omissione/omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio da cui, invece, sarebbe risultato un biglietto di cancelleria attestante la comunicazione del decreto in data 11/02/2011, che rendeva tempestivo il ricorso per cassazione depositato il 14/03/2011.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione: ha rilevato un errore 'percettivo' della precedente ordinanza (omessa acquisizione/valutazione del fascicolo d'ufficio che invece conteneva la prova della comunicazione) e ha revocato l'ordinanza n. 16862/2017. Decidendo sul merito del ricorso per cassazione originario, la Corte ha però respinto il ricorso di IAL CISL. Le spese del giudizio di revocazione sono compensate. È stata altresì dichiarata l'assenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002 come modificato dalla L. n.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Fondamento della revocazione per errore di fatto: consente la revocazione di decisioni per percezione erronea, evidente e documentale dei fatti. Qui è stata ritenuta applicabile perché la Corte aveva omesso o non acquisito documenti del fascicolo d'ufficio che avrebbero smentito la sua valutazione.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Disciplina della impugnazione di sentenze per errore di fatto e procedimento di revocazione: richiamato per la procedura e i requisiti del ricorso di revocazione, integrando l'iter previsto dagli artt. 365 e ss.

  • art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c.

    Prevede, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, l'obbligo di depositare la copia del provvedimento impugnato munita di relata di notifica; la Corte aveva ritenuto l'assenza di tale prova ma la revocazione ha dimostrato che la prova poteva emergere dal fascicolo d'ufficio richiesto.

  • art. 369 ter c.p.c., comma 3

    Riguarda la richiesta e la trasmissione del fascicolo d'ufficio di merito alla Corte di legittimità; la vicenda ha mostrato l'importanza della effettiva acquisizione del fascicolo d'ufficio quando richiesto ai fini della verifica della documentazione probatoria.

  • art. 99, comma 12, legge fallimentare

    Stabilisce, nella materia fallimentare, il termine per proporre il ricorso per cassazione decorrente dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria; la tempestività del ricorso è stata valutata in rapporto alla comunicazione avvenuta in data 11/02/2011.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha chiarito che non sussisteva l'obbligo di versamento di un ulteriore importo per il ricorso di revocazione accolto, alla luce della temporalità delle norme applicabili.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammissibile quando l'errore della Corte sia di natura percettiva e desumibile in modo evidente dagli atti o documenti (es. omissione di acquisizione/valutazione del fascicolo d'ufficio) e non richieda complesse ricostruzioni giuridiche.
  • Quando la tempestività di un ricorso per cassazione dipende dalla comunicazione del provvedimento, il principio è che la prova della comunicazione deve risultare (copia del provvedimento con relata) ma la Corte deve anche verificare il fascicolo d'ufficio se questo è stato richiesto; la mancata acquisizione del fascicolo può giustificare la revocazione dell'ordinanza che dichiara l'improcedibilità.
  • L'errore revocatorio richiede evidenza, oggettività e nesso causale tra errore percepito e decisione: non è uno strumento per criticare la valutazione giuridica del giudice, bensì per correggere una percezione documentale manifestamente erronea.
  • La domanda di revocazione deve contenere l'indicazione del motivo e l'esposizione dei fatti rilevanti (art. 398 comma 2 e art. 366 n.3 c.p.c.); non è invece necessario riproporre integralmente le conclusioni del ricorso originario per cassazione.
  • Se la revocazione ha esito favorevole ma, sul merito, il ricorso originario viene comunque respinto, le spese possono essere compensate; la revoca non implica automaticamente vittoria sul merito originario.
  • In procedimenti fallimentari, va particolare attenzione ai termini che decorrono dalla comunicazione di provvedimenti da parte della cancelleria (art. 99 l. fall.), e alla tempestiva richiesta e acquisizione del fascicolo d'ufficio ai fini della verifica documentale.

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