Cassazione Civile, Sentenza n. 24327/2020 del 03/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.: si impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16862/2017 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione presentato da IAL CISL contro il decreto del Tribunale di Torino del 28/01/2011. La Cassazione aveva ritenuto mancante la prova della comunicazione del decreto (copia autentica con relata) ai fini della tempestività del ricorso; la ricorrente deduceva un errore di fatto per omissione/omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio da cui, invece, sarebbe risultato un biglietto di cancelleria attestante la comunicazione del decreto in data 11/02/2011, che rendeva tempestivo il ricorso per cassazione depositato il 14/03/2011.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione: ha rilevato un errore 'percettivo' della precedente ordinanza (omessa acquisizione/valutazione del fascicolo d'ufficio che invece conteneva la prova della comunicazione) e ha revocato l'ordinanza n. 16862/2017. Decidendo sul merito del ricorso per cassazione originario, la Corte ha però respinto il ricorso di IAL CISL. Le spese del giudizio di revocazione sono compensate. È stata altresì dichiarata l'assenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002 come modificato dalla L. n.228/2012.
Norme richiamate
Fondamento della revocazione per errore di fatto: consente la revocazione di decisioni per percezione erronea, evidente e documentale dei fatti. Qui è stata ritenuta applicabile perché la Corte aveva omesso o non acquisito documenti del fascicolo d'ufficio che avrebbero smentito la sua valutazione.
Disciplina della impugnazione di sentenze per errore di fatto e procedimento di revocazione: richiamato per la procedura e i requisiti del ricorso di revocazione, integrando l'iter previsto dagli artt. 365 e ss.
Prevede, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, l'obbligo di depositare la copia del provvedimento impugnato munita di relata di notifica; la Corte aveva ritenuto l'assenza di tale prova ma la revocazione ha dimostrato che la prova poteva emergere dal fascicolo d'ufficio richiesto.
Riguarda la richiesta e la trasmissione del fascicolo d'ufficio di merito alla Corte di legittimità; la vicenda ha mostrato l'importanza della effettiva acquisizione del fascicolo d'ufficio quando richiesto ai fini della verifica della documentazione probatoria.
art. 99, comma 12, legge fallimentare
Stabilisce, nella materia fallimentare, il termine per proporre il ricorso per cassazione decorrente dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria; la tempestività del ricorso è stata valutata in rapporto alla comunicazione avvenuta in data 11/02/2011.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (modificato dalla L. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato; la Corte ha chiarito che non sussisteva l'obbligo di versamento di un ulteriore importo per il ricorso di revocazione accolto, alla luce della temporalità delle norme applicabili.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammissibile quando l'errore della Corte sia di natura percettiva e desumibile in modo evidente dagli atti o documenti (es. omissione di acquisizione/valutazione del fascicolo d'ufficio) e non richieda complesse ricostruzioni giuridiche.
- Quando la tempestività di un ricorso per cassazione dipende dalla comunicazione del provvedimento, il principio è che la prova della comunicazione deve risultare (copia del provvedimento con relata) ma la Corte deve anche verificare il fascicolo d'ufficio se questo è stato richiesto; la mancata acquisizione del fascicolo può giustificare la revocazione dell'ordinanza che dichiara l'improcedibilità.
- L'errore revocatorio richiede evidenza, oggettività e nesso causale tra errore percepito e decisione: non è uno strumento per criticare la valutazione giuridica del giudice, bensì per correggere una percezione documentale manifestamente erronea.
- La domanda di revocazione deve contenere l'indicazione del motivo e l'esposizione dei fatti rilevanti (art. 398 comma 2 e art. 366 n.3 c.p.c.); non è invece necessario riproporre integralmente le conclusioni del ricorso originario per cassazione.
- Se la revocazione ha esito favorevole ma, sul merito, il ricorso originario viene comunque respinto, le spese possono essere compensate; la revoca non implica automaticamente vittoria sul merito originario.
- In procedimenti fallimentari, va particolare attenzione ai termini che decorrono dalla comunicazione di provvedimenti da parte della cancelleria (art. 99 l. fall.), e alla tempestiva richiesta e acquisizione del fascicolo d'ufficio ai fini della verifica documentale.
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