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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04802/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso per il recupero di un credito di importo molto contenuto. Il debitore esecutato propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., deducendo: a) l'abusivo esercizio dell'azione esecutiva per indebita parcellizzazione di un credito unitario; b) la carenza di legittimazione passiva. Il giudice di pace rigettò l'opposizione con sentenza resa secondo equità, essendo il valore della controversia non superiore a 1.100 euro. La banca soccombente nel merito impugnò poi la decisione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Corte, tuttavia, non esaminò nel merito tali motivi perché ritenne il ricorso inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza del giudice di pace resa secondo equità e non ricorribile per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, nei limiti di valore previsti dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., l'unico rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati ex art. 339, terzo comma, c.p.c., restando escluso il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. e anche il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. La Corte ha inoltre rilevato che l'impugnazione si poneva in contrasto con un orientamento consolidato e ha qualificato il ricorso come temerario, condannando la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato quale norma che disciplina il pignoramento presso terzi nel contesto dell'espropriazione esecutiva originaria.

  • art. 615, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per qualificare l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato.

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    le sentenze del giudice di pace di valore non eccedente la soglia prevista sono pronunciate secondo equità necessaria.

  • art. 339, terzo comma, c.p.c.

    contro tali sentenze è ammesso solo l'appello a motivi limitati, quale unico rimedio ordinario.

  • art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.

    è salva soltanto la revocazione nei casi ivi indicati.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, non contro la sentenza equitativa del giudice di pace.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione non è proponibile contro la sentenza in esame, perché esistono rimedi impugnatori ordinari e non si tratta di sentenza in unico grado.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la Corte ravvisa l'inammissibilità del ricorso perché conforme a un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata, ritenendo temeraria l'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, nei limiti di valore previsti dall'art. 113 c.p.c., non sono impugnabili con ricorso per cassazione: il rimedio ordinario è soltanto l'appello a motivi limitati, salva la revocazione nei casi tassativi.
  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammissibile quando contro il provvedimento siano previsti mezzi di impugnazione ordinari e la decisione non sia resa in unico grado.
  • Quando un ricorso si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e difetta di un serio sviluppo argomentativo contrario, può essere dichiarato inammissibile e l'impugnazione può essere qualificata come temeraria ai fini dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese, può giustificare la responsabilità processuale aggravata e determina l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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