Cassazione Civile, Ordinanza n. 22582/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato in forma notarile. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in via chirografaria e non con privilegio ipotecario, ritenendo non provata l'effettiva erogazione della somma al momento della stipula, ma solo dopo alcuni mesi, con conseguente mancato perfezionamento del mutuo fondiario. La società istante, quale mandataria della cessionaria del credito, ha proposto opposizione allo stato passivo, respinta dal tribunale. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 96 l.fall., sostenendo che, essendo ormai definitivo lo stato passivo con ammissione del credito, la questione sul perfezionamento del mutuo e sulla traditio della somma era coperta da giudicato endofallimentare e non poteva essere riesaminata per escludere la garanzia ipotecaria. Gli altri sei motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo tutti gli altri. Ha affermato che l'ammissione del credito allo stato passivo, una volta divenuto esecutivo il relativo provvedimento e in assenza di contestazione del curatore sull'ammissibilità del credito, produce una preclusione assimilabile al giudicato quanto all'esistenza, entità e titolo del credito, nonché alle cause di prelazione. Di conseguenza, il tribunale non poteva riesaminare d'ufficio la questione del perfezionamento del mutuo e della traditio della somma, trattandosi di antecedenti logici già coperti dal giudicato formatosi sull'ammissione del credito. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per sostenere che la definitiva ammissione del credito allo stato passivo era coperta da giudicato endofallimentare e quindi non riesaminabile
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla stabilità dell'accertamento del credito nel procedimento concorsuale
indicato come norma che disciplina il decreto di esecutività dello stato passivo, al quale la Corte riconosce efficacia preclusiva assimilabile al giudicato
indicato come vizio denunciato per violazione di legge
indicato in via subordinata come vizio processuale denunciato
norma richiamata per la forma del motivo di ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare, l'ammissione di un credito allo stato passivo, una volta divenuta definitiva ed esecutiva, produce una preclusione assimilabile al giudicato interno alla procedura, estesa all'esistenza del credito, alla sua entità, al titolo e alle eventuali cause di prelazione.
- Quando il curatore non contesta l'ammissibilità del credito nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non può riesaminare d'ufficio fatti e questioni già coperti dal giudicato formatosi sull'ammissione del credito.
- La questione relativa al perfezionamento del contratto da cui il credito deriva, se costituisce antecedente logico necessario dell'ammissione già definitiva, non può essere nuovamente posta in discussione per negare la prelazione richiesta.
- Il giudice dell'opposizione non può sostituire alla verifica della sola causa di prelazione una rivalutazione dei presupposti stessi dell'ammissione del credito, ormai stabilizzati nel procedimento concorsuale.
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