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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7322/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Campobasso che aveva dichiarato inammissibili i rispettivi appelli contro la sentenza del Tribunale di Isernia del 05/02/2024 per mancata produzione, contestualmente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio e del mandato specifico ad impugnare. I ricorrenti deducono inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, sostenendo che la normativa ostacola l'accesso alla giustizia e crea disparità di trattamento tra categorie di imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, essendo le impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della L. 114/2024 (25/08/2024), si applicava la previgente disciplina dell'art. 581 c.p.p., la quale richiedeva, per l'imputato giudicato in assenza, il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; tali elementi mancavano nel fascicolo. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte l'ha dichiarata manifestamente infondata richiamando precedente giurisprudenza che ritiene ragionevole l'adempimento e i correttivi legislativi previsti. Condanna i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Modifica l'art. 581 c.p.p.: abroga il comma 1-ter e inserisce, al comma 1-quater, la locuzione "di ufficio" dopo "del difensore"; in vigore dal 25/08/2024

    La modifica ha inciso sulla necessità della dichiarazione/elezione di domicilio per le impugnazioni successive al 25/08/2024; per le impugnazioni anteriori resta applicabile la previgente disciplina

  • Art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e 1-quater, previgente versione)

    Disciplina l'ammissibilità dell'appello e richiede, per l'imputato giudicato in assenza, il mandato specifico ad impugnare successivo alla sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione

    Interpretato dalla Corte come requisito formale essenziale per garantire l'individuazione del luogo di notifica e la volontarietà della scelta difensiva; l'assenza di tali elementi determina inammissibilità

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33

    Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 581 c.p.p. (poi parzialmente modificati/abrogati dalla L. 114/2024)

    Norma oggetto di censura costituzionale; la Corte ha ritenuto non fondate le censure evidenziando la ragionevolezza delle esigenze di certezza della notifica

  • Art. 157 cod. proc. pen.

    Elenca i luoghi validi per l'elezione del domicilio nel processo penale

    La Corte richiede una manifestazione di volontà del difensore/imputato in ordine alla scelta tra i luoghi indicati da art. 157, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione di residenza già presente in altri atti

  • Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3, 24, 27, 111)

    Art. 3 (uguaglianza), art. 24 (diritto alla difesa), art. 27 (finalità della pena), art. 111 (giusto processo)

    Le censure di incostituzionalità basate su tali articoli sono state ritenute manifestamente infondate: la norma impugnata non è stata ritenuta irragionevole né idonea a violare in modo manifesto i diritti costituzionali invocati

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)

    Art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze fondate sull'art. 6 CEDU, ritenendo che l'adempimento procedurale impone limiti ragionevoli alla impugnazione e non compromette il diritto a un giusto processo

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto da un imputato giudicato in assenza e l'impugnazione è anteriore al 25/08/2024, è necessario il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; la sua assenza comporta inammissibilità.
  • Dopo il 25/08/2024 la L. 114/2024 ha modificato la disciplina: verificare la data di proposizione dell'impugnazione per applicare la norma corretta e le relative formalità.
  • La mera indicazione della residenza o della nomina del difensore in precedenti atti non sostituisce la specifica dichiarazione/elezione di domicilio richiesta in limine impugnationis; è necessario un atto espresso e successivo alla sentenza quando previsto.
  • Le censure di incostituzionalità dirette a ottenere l'abolizione del requisito formale sono difficilmente accolte: la giurisprudenza ritiene l'adempimento ragionevole alla luce delle esigenze di notifica e di certezza processuale.
  • In presenza di difensore di fiducia occorre comunque verificare la normativa temporale e transitoria: in alcune versioni normative il mandato specifico successivo è richiesto solo per il difensore di ufficio, in altre per entrambi; pertanto occorre sempre curare la tempestiva produzione del mandato e della dichiarazione di domicilio.

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