Cassazione Penale, Sentenza n. 34179/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 25/11/2022 con cui il Tribunale di Napoli ha confermato il titolo cautelare (ordinanza GIP 7/11/2022). Ai due indagati è stata contestata, in via provvisoria, l'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso operante ad Afragola (inserita nel piu' ampio clan Moccia) per il periodo ottobre 2018 - settembre 2022, nonché condotte di detenzione e porto di armi. I ricorrenti censuravano il giudizio di collegamento funzionale della loro consorteria al clan Moccia, deducendo che le indagini mostrerebbero invece una conflittualità interna (anche propositi di eliminazione dei Sasso) tale da escludere che il gruppo fosse mera articolazione del clan, quindi mettendo in discussione la qualificazione ai fini dell'art. 416‑bis e la sussistenza del titolo cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità, rilevando che i ricorrenti non hanno censurato un aspetto decisivo ai fini del mantenimento del titolo cautelare. Il Tribunale aveva già rilevato, sulla base di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, la sussistenza dei caratteri tipici di una organizzazione mafiosa (controllo del territorio, struttura organizzativa e sfruttamento del potere intimidatorio verso operatori economici) e l'eventuale conflitto interno non incide sul mantenimento della misura cautelare, potendo essere approfondito nel merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende; la sentenza ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale in composizione richiesta per il provvedimento; usata come riferimento procedurale.
La norma sul delitto di associazione di tipo mafioso è stata ritenuta applicabile ai fatti oggetto d'indagine: il Tribunale ha ritenuto sussistenti, anche in via provvisoria, i caratteri tipici di una organizzazione mafiosa (controllo del territorio, struttura organizzativa, sfruttamento dell'intimidazione).
Applicato quale base normativa per la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, come disposto in sentenza.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile se risulta generico e non coglie aspetti decisivi per il mantenimento del provvedimento impugnato; le censure devono essere specifiche e mirate.
- La sussistenza, anche in via provvisoria, dei caratteri tipici dell'associazione mafiosa (controllo del territorio, struttura organizzativa, sfruttamento dell'intimidazione) può giustificare il mantenimento di misure cautelari indipendentemente dall'esistenza di contrasti o rivalità interne tra gruppi o esponenti.
- Elementi probatori quali dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni che evidenziano attività tipiche del gruppo (piazza di spaccio, estorsioni, riferimenti a 'sostegno' di boss) possono essere ritenuti sufficienti per la gravità degli indizi a fini cautelari.
- La presenza di conflitti interni o di tentativi di eliminazione tra esponenti di un gruppo criminale non esclude automaticamente la qualificazione mafiosa né la possibilità di applicare misure cautelari; tali questioni possono essere approfondite nel merito del processo.
- In caso di inammissibilità del ricorso si possono irrogare spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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