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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10160/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria per gravi difetti dell'edificio proposta da alcuni proprietari di unità immobiliari nei confronti dell'ente proprietario/committente e dei soggetti esecutori dell'opera. In primo grado vennero condannati in solido l'ente, la società costruttrice e l'impresa esecutrice della pavimentazione. Dopo il rigetto degli appelli, uno dei soci illimitatamente responsabili della società costruttrice propose ricorso per cassazione, accolto solo sul primo motivo, con cassazione della sentenza di appello e rinvio. Nel giudizio di rinvio il ricorrente chiese, tra l'altro, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità della manleva e l'indebito dei pagamenti effettuati ai danneggiati. Le controparti eccepirono l'intervenuta transazione tra i danneggiati e l'ente pubblico, sostenendo che il ricorrente vi aveva aderito dichiarando di volerne profittare. La Corte d'appello in sede di rinvio dichiarò cessata la causa per intervenuta transazione, ritenendo tempestiva e ammissibile l'eccezione e valorizzando la precedente adesione del ricorrente all'accordo. Con il ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio, gli eredi del ricorrente dedussero: 1) violazione dell'art. 394 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe esaminato un fatto estintivo precedente alla sentenza rescindente, che avrebbe dovuto essere dedotto nel precedente giudizio di cassazione e non poteva riemergere nel rinvio; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per omesso rilievo del giudicato formatosi su una diversa sentenza del Tribunale che avrebbe qualificato la transazione come parziale e irrilevante la dichiarazione ex art. 1304 c.c.; 3) in subordine, violazione degli artt. 1298 e 1322 c.c., sostenendo che la transazione non poteva considerarsi totale e che la dichiarazione di volerne profittare non poteva estendersi all'intero accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la transazione intervenuta prima del giudizio di legittimità costituisse un fatto estintivo non nuovo che avrebbe dovuto essere dedotto nel precedente giudizio di cassazione e non nel giudizio di rinvio, il quale ha struttura chiusa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria per gravi difetti dell'opera edilizia.

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità con riferimento alla chiamata in causa.

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità con riferimento alla chiamata in causa.

  • art. 394 c.p.c.

    il giudizio di rinvio ha natura di processo chiuso: non possono proporsi domande o eccezioni nuove, né dedursi fatti estintivi anteriori alla sentenza rescindente che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta omissione di pronuncia sull'eccezione di giudicato e sulla qualificazione della transazione.

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione all'efficacia del giudicato formatosi su altra sentenza tra le stesse parti o tra parti rilevanti.

  • art. 1298 c.c.

    richiamato in via subordinata per sostenere la disciplina della solidarietà e della ripartizione interna tra condebitori.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato in via subordinata a sostegno dell'autonomia contrattuale nella configurazione della transazione.

  • art. 1304 c.c.

    richiamato nella controversia per la dichiarazione del condebitore solidale di volerne profittare della transazione.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio di opposizione a precetto promosso dal ricorrente.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    richiamato per la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione a precetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 3 c.p.c.

    indicato come parametro del secondo motivo per omessa pronuncia e violazione di legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. è un processo a struttura chiusa: il thema decidendum resta delimitato dalla sentenza rescindente e non può essere ampliato con domande, eccezioni o fatti estintivi anteriori che le parti avrebbero dovuto far valere nel precedente giudizio di cassazione.
  • Un fatto estintivo già esistente prima della pronuncia rescindente, come una transazione anteriore, non può essere utilmente introdotto per la prima volta nel giudizio di rinvio; può rilevare solo se sopravvenuto dopo la sentenza di cassazione.
  • Il giudice del rinvio non può eludere i limiti derivanti dalla sentenza di annullamento: qualsiasi questione non devoluta o non esaminata nella fase rescindente, se relativa a fatti preesistenti, resta preclusa.
  • Quando l'accoglimento di un motivo comporta la cassazione della decisione impugnata per violazione dei limiti del giudizio di rinvio, i motivi che investono ulteriori questioni di merito o di giudicato possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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