Cassazione Penale, Ordinanza n. 35932/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 9 marzo 2026, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i delitti di resistenza e lesioni. Dal testo emerge che il ricorso deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una censura non compresa nei motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha precisato che il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è deducibile contro la sentenza di patteggiamento: tale causa di non punibilità non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. e richiede un apprezzamento di merito incompatibile con la natura del rito. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Abduli Sakatani impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di resistenza e lesioni.
La disposizione individua il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti cui appartiene la sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma; la censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non vi rientra.
E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.
La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è censurabile con ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata.
La particolare tenuità del fatto non costituisce una delle cause di immediato proscioglimento rilevabili ai sensi dell’art. 129 c.p.p. prima di accogliere la richiesta di applicazione concordata della pena.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è compresa tra essi.
- La particolare tenuità del fatto non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. la cui insussistenza condiziona l’accoglimento della richiesta di applicazione concordata della pena, poiché il suo riconoscimento richiede un apprezzamento di merito incompatibile con la natura del rito.
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