Cassazione Civile, Ordinanza n. 36148/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale relativa a presunte omissioni contributive, collegate alla diversa decorrenza del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti e alla ritenuta inesatta applicazione del CCNL, con possibili riflessi sulla perdita degli sgravi contributivi già fruiti dalla società. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo che l'ente previdenziale non avesse allegato e provato in modo sufficientemente specifico le inadempienze contestate. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alle norme sugli sgravi contributivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico la prova della mancanza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni, mentre tale prova avrebbe dovuto gravare sull'impresa che invocava il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS. Ritiene corretta la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio: in materia di sgravi contributivi, spetta all'impresa che invochi il beneficio, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, dimostrare la sussistenza dei presupposti normativi richiesti. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La regola sull'onere della prova impone che chi invoca un beneficio in deroga all'ordinario regime contributivo provi i relativi presupposti; non grava sull'ente previdenziale la prova negativa della loro insussistenza.
art. 8, comma 9, L. n. 407/1990
Norma richiamata come base del beneficio contributivo di cui la società aveva fruito e rispetto al quale si discuteva della sussistenza dei requisiti.
art. 3, comma 1, d.l. n. 71/1993, conv. in L. n. 151/1993
Norma richiamata insieme all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 nel quadro della disciplina degli sgravi contributivi oggetto di causa.
Disposizione processuale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In materia di sgravi o agevolazioni contributive, l'onere di provare i presupposti per fruire del beneficio grava sull'impresa che lo invoca, trattandosi di deroga all'ordinario obbligo contributivo.
- Non è corretto porre a carico dell'ente previdenziale la prova dell'insussistenza dei requisiti richiesti per il beneficio, poiché tale impostazione altera la ripartizione legale dell'onere della prova.
- Quando il giudice di merito applica in modo erroneo l'art. 2697 c.c. invertendo l'onere probatorio, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame alla luce del corretto criterio distributivo.
- Le allegazioni difensive generiche, in una controversia sul recupero di contributi e sulla perdita di sgravi, non possono sostituire la prova dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina agevolativa.
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