Cassazione Civile, Ordinanza n. 05099/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di varie cartelle di pagamento relative a diversi tributi. La contribuente aveva presentato un’istanza di sospensione della riscossione ai sensi della legge n. 228/2012, assumendo che, decorso inutilmente il termine di 220 giorni senza risposta dell’ente, le partite di credito dovessero intendersi annullate di diritto. La Corte di merito aveva però confermato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, prima ritenuta dal primo giudice per mancanza di un atto della procedura esecutiva idoneo a fondare la disciplina invocata, poi fondata in appello sulla tardività del ricorso. In Cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 1, commi 537 ss., l. 228/2012, sostenendo l’automatico annullamento del credito per mancato riscontro entro 220 giorni; 2) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, contestando il richiamo alla decadenza per impugnazione di un atto specifico, dato che non vi sarebbe stato alcun atto autonomamente impugnato; 3) motivazione illogica e incomprensibile, per avere il giudice di appello ritenuto inammissibile l’istanza in assenza di atti esecutivi lesivi. La ricorrente ha inoltre insistito sulla lesività dell’estratto di ruolo e sull’effetto del silenzio dell’amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell’istanza di sospensione né indicato dove fosse stata prodotta nel giudizio di merito; ciò impediva il controllo sulla riconducibilità della domanda alle ipotesi tipizzate dalla legge. La Corte ha inoltre escluso che il mero decorso del termine di 220 giorni e il silenzio dell’amministrazione producano automaticamente l’annullamento del ruolo, poiché tale effetto è configurabile solo se i motivi dell’istanza integrano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria e rientrano nelle ipotesi previste dalla norma. È stata poi ritenuta infondata la doglianza sulla motivazione, poiché la sentenza di merito era chiara nel fondarsi sull’inammissibilità dell’impugnazione di un estratto di ruolo non autonomamente impugnabile e non costituente atto esecutivo. La Corte ha anche richiamato la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, precisando che l’interesse ad agire deve essere specificamente dimostrato nei casi tassativi previsti dalla legge. Nessuna spesa è stata liquidata in favore della resistente, che non si era costituita in modo difensivo; è stata invece applicata alla ricorrente la sanzione di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 537 ss., L. 24 dicembre 2012, n. 228
L’istanza di sospensione della riscossione non determina automaticamente l’annullamento del ruolo per il solo decorso di 220 giorni; l’effetto è riconosciuto solo se i motivi dedotti rientrano nelle ipotesi tipizzate e sono potenzialmente estintivi della pretesa tributaria.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di impugnazione rileva per l’atto effettivamente impugnato; non è corretto invocarlo in modo astratto quando non sia stato dedotto un atto specifico autonomamente impugnabile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata proposta contro la sentenza di merito ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata dimostrazione dei presupposti fattuali necessari.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione illogica o incomprensibile sussiste solo quando vi sia un contrasto insanabile che non consenta di individuare il percorso logico-giuridico della decisione; nel caso concreto la motivazione era invece comprensibile e coerente.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo e della cartella è ammessa solo in casi tassativi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio qualificato.
art. 1, comma 538, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Le domande di sospensione devono fondarsi su ipotesi tipizzate riferite alla pretesa o al titolo, non su generiche contestazioni dell’attività dell’agente della riscossione.
In cassazione la dimostrazione dell’interesse ad agire e della documentazione rilevante può avvenire anche mediante deposito documentale nei limiti consentiti.
Nel procedimento accelerato, la mancata costituzione dell’intimato non impedisce la condanna della parte ricorrente alla sanzione pecuniaria prevista dalla norma, se il ricorso è definito conformemente alla proposta.
La Corte ha applicato la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende per la definizione del ricorso in conformità alla proposta nel procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di sospensione della riscossione ex legge n. 228/2012, il silenzio dell’amministrazione oltre il termine di 220 giorni non comporta di per sé l’annullamento automatico del ruolo: occorre verificare che i motivi dell’istanza siano riconducibili alle ipotesi tipizzate dalla norma e siano idonei a incidere estintivamente sulla pretesa tributaria.
- In cassazione, la censura che presuppone l’esame di un documento decisivo è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto e non indica dove esso sia stato prodotto, perché la Corte non può svolgere il controllo richiesto senza autosufficienza del ricorso.
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale contro ruolo e cartella è ammessa solo in presenza di un interesse ad agire qualificato e nei casi tassativamente previsti dalla normativa sopravvenuta.
- Il vizio di motivazione per illogicità o incomprensibilità ricorre solo quando la sentenza contenga un contrasto insanabile tale da impedire l’individuazione della ratio decidendi; non basta che la parte non condivida la soluzione adottata dal giudice di merito.
- Le istanze rivolte all’agente della riscossione o all’ente creditore vanno delimitate rispetto alle cause estintive o invalidanti della pretesa; non è consentito trasformare la procedura di sospensione in uno strumento meramente dilatorio o defatigatorio.
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