Cassazione Civile, Ordinanza n. 01760/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente e di conto anticipi intrattenuti con un istituto di credito, nonché da un contratto di mutuo stipulato da una delle società correntiste. Le società originarie attrici avevano chiesto di dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e del mutuo asseritamente utilizzato per consolidare passività pregresse, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente addebitate e risarcimento del danno; la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il credito residuo e chiamato in causa i fideiussori. Il Tribunale aveva rigettato sia le domande principali sia la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva respinto gli appelli, ritenendo, tra l'altro, non provata la pretesa creditoria della banca, nulla la commissione di massimo scoperto per difetto di pattuizione scritta e indeterminatezza, illegittima la capitalizzazione trimestrale in difetto di valida pattuizione e nullo il mutuo per illiceità della causa, poiché destinato a estinguere passività generate da anatocismo. In Cassazione la società cessionaria del credito ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo sulla destinazione di parte della somma mutuata anche ad acquisto di titoli e pagamento di debito verso terzi; (2) omessa valutazione di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. per avere la Corte escluso la prova del credito nonostante il preteso riconoscimento di debito; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. per il rilievo officioso della nullità della commissione di massimo scoperto senza domanda e senza contraddittorio; (4) violazione degli artt. 117 e 120 TUB e 2697 c.c. per la declaratoria di nullità della commissione di massimo scoperto; (5) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a carico della banca l'onere di provare la validità della capitalizzazione trimestrale. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati su vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. precluso dall'art. 348-ter c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, senza che la ricorrente avesse allegato la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur essendo in astratto ammissibile il rilievo officioso della nullità contrattuale, la censura era generica e non rispettava il requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non indicando il contenuto dell'atto introduttivo né la causa petendi originaria. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla mancanza di prova di una valida pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e sulla nullità di una clausola solo percentuale, oltre che per difetto di specificità. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, poiché la Corte territoriale aveva fondato la decisione sull'illegittimità della capitalizzazione in assenza di contratti contenenti valide pattuizioni e non sull'onere di provare l'inesistenza della clausola. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorre una decisione di appello confermativa di quella di primo grado resa dopo il 12 settembre 2012, in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle rationes decidendi delle due sentenze.
Preclude la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel caso di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione gli atti e il loro contenuto rilevante; la genericità della censura comporta inammissibilità.
La censura di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata se il rilievo officioso della nullità avviene su fatti e atti già ritualmente acquisiti al processo e il contraddittorio sia comunque instaurato.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la nullità della commissione di massimo scoperto; la Corte non affronta nel merito la norma perché la censura è inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla commissione di massimo scoperto; la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità del motivo.
Richiamato per sostenere l'efficacia del preteso riconoscimento di debito; la Corte non valuta il merito della doglianza, dichiarandola inammissibile.
La ricorrente invoca la violazione dell'onere della prova, ma la Corte ritiene che le censure non colgano la ratio decidendi e si risolvano in un sindacato sul merito; inoltre, la nullità e l'illegittimità delle clausole sono state affermate in difetto di prova di valide pattuizioni.
Richiamato come base della nullità delle clausole anatocistiche e, nel caso concreto, quale sfondo della valutazione sul mutuo utilizzato per estinguere passività generate da anatocismo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: una censura che attacchi un profilo diverso da quello decisivo è inammissibile.
- La nullità di un contratto o di una clausola può essere rilevata d'ufficio anche in appello, purché il vizio sia desumibile dagli atti ritualmente acquisiti; tuttavia, il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli atti e le allegazioni rilevanti.
- Le censure in tema di rapporti bancari che si limitino a contestare la valutazione delle prove o a prospettare una diversa lettura del merito non sono ammissibili in cassazione se non individuano un errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La mancanza di prova di una valida pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione degli interessi consente di confermare la declaratoria di illegittimità/nullità delle relative clausole; il ricorso che non indichi il contenuto concreto delle clausole e dei contratti non supera il vaglio di specificità.
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