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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24010/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sostenendo che i giudici della riparazione avevano fondato la valutazione dell'elemento ostativo (dolo o colpa grave) esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali delle persone offese, senza considerare l'impossibilità concreta per la difesa di incidere in dibattimento sull'attendibilità di tali dichiarazioni a causa della irreperibilità/sottrazione all'esame delle fonti dichiarative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dalle persone offese, pur non essendo utilizzabili per fondare una condanna (art.526 c.p.p.), possono essere valutate dal giudice della riparazione ai fini dell'accertamento della condotta ostativa (dolo o colpa grave) che escluda il diritto alla riparazione. La Suprema Corte ha richiamato precedente giurisprudenza che ammette la considerazione dello scenario probatorio legittimamente valutato al momento dell'adozione delle misure cautelari anche quando alcune prove siano poi divenute inutilizzabili per la decisione di merito, e ha sottolineato l'onere del ricorrente di specificare l'inattendibilità delle dichiarazioni criticate. In esito, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.256 cod. proc. pen.

    Riferita all'inutilizzabilità di prove divenute tali in forza della sottrazione dell'esame da parte della persona offesa; la Corte osserva che, se prove utilizzate per la misura cautelare sono poi divenute inutilizzabili, il giudizio sulla condotta dell'indagato va calato nello scenario valutato al momento della cautela.

  • art.526 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le dichiarazioni predibattimentali non sono utilizzabili per fondare un giudizio di colpevolezza; la Corte però chiarisce che tale inutilizzabilità non impedisce al giudice della riparazione di valutare liberamente quelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento di elementi ostativi al diritto alla riparazione.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art.628, art.629, art.56, art.81 comma 2, art.110 cod. pen. (reati contestati)

    Richiamate in quanto titoli di imputazione nel procedimento penale originario per il quale la ricorrente era stata detenuta; la Corte segnala l'assoluzione nel giudizio di merito ma le accuse servivano a contestualizzare la misura cautelare e la valutazione della gravità degli indizi.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone offese che poi si sottraggono all'esame dibattimentale non possono essere utilizzate per condannare l'imputato (art.526 c.p.p.), ma possono essere valutate dal giudice della riparazione per verificare se sussistano elementi ostativi al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
  • Se prove che giustificarono una misura cautelare divenissero poi inutilizzabili in dibattimento a causa della sottrazione delle persone offese, il giudizio sulla correttezza della custodia cautelare (ex ante) deve essere calato nello scenario probatorio esistente al momento dell'adozione della misura.
  • Per ottenere la riparazione, il ricorrente deve non solo far valere l'assoluzione, ma anche contestare specificamente l'attendibilità e la rilevanza delle prove che giustificarono la detenzione; mere affermazioni generiche di illegittimità non sono sufficienti.
  • Il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito: l'assenza di utilizzabilità processuale di alcune prove per la cognizione non preclude automaticamente la loro considerazione in sede di riparazione, salvo dimostrazione della loro inattendibilità.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe puntare a documentare la patologicità delle dichiarazioni predibattimentali (contraddizioni, interessi delle parti offese, mancanza di riscontri) per mettere in crisi la valutazione della sussistenza della colpa grave o del dolo ostativo alla riparazione.

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