Cassazione Penale, Ordinanza n. 18906/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La persona in espiazione di una pena complessiva di anni sei, mesi sette e giorni ventisei di reclusione, determinata da provvedimento di cumulo della Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990. L'istanza è stata rigettata perché il giudice di merito ha valorizzato la gravità dei reati oggetto della pena in esecuzione, riferiti ad armi, sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, nonché l'esistenza di un'ulteriore condanna per armi, rispetto alla quale l'interessato risultava appellante. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto erronea applicazione dell'art. 94 T.U. stupefacenti e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento avesse omesso di considerare l'osservazione inframuraria dell'Equipe Multidisciplinare delle Dipendenze dell'ASL competente, oltre all'assenza di sanzioni disciplinari e al comportamento corretto sempre mantenuto dal condannato. Con memoria, la difesa ha insistito sul difetto di valutazione del lavoro svolto dall'Equipe integrata e ha contrastato la preliminare valutazione di ammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione fossero rivolte contro un provvedimento sorretto da argomentazioni congrue e logiche e si risolvessero in una rivalutazione del merito, inoltre ha osservato che il ricorso trascurava il dato della ritenuta pericolosità sociale del condannato e si fondava su una lettura dell'art. 94 d.P.R. 309/1990 incompatibile con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo anche l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'affidamento in prova per fini terapeutici è subordinato, tra l'altro, alla funzione preventiva della misura e non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, perché il programma terapeutico presuppone la collaborazione del soggetto interessato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone le condizioni, va disposta l'annotazione a tutela dei dati personali, con omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di affidamento in prova terapeutico, la misura non può essere concessa quando il condannato sia ritenuto attualmente pericoloso, poiché la prevenzione dei reati e la collaborazione al programma terapeutico costituiscono presupposti incompatibili con una pericolosità ancora attuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce vizi motivazionali solo apparenti, a fronte di una motivazione del giudice di merito congrua e logicamente argomentata, e quando le censure si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- Non è consentito fondare l'impugnazione su interpretazioni della disciplina dell'affidamento terapeutico che contrastino con i principi di legittimità già consolidati dalla Corte di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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