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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35071/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini dell'imposta di registro, un atto di cessione di cubatura/volumetria fondiaria stipulato il 6 dicembre 2011 tra privati e rogato da un notaio. L'Ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale dell'8% ritenendo il negozio assimilabile al trasferimento di diritti reali immobiliari; il notaio, in sede di autoliquidazione, aveva invece applicato l'aliquota del 3%. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'illegittimità dell'avviso, qualificando la cessione di cubatura come negozio con effetti obbligatori e non traslativi di diritti reali. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 2643, n. 2-bis, c.c., sostenendo che la cessione di cubatura avesse natura analoga agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per la sua trascrivibilità e per i requisiti di efficacia riconosciuti dall'ordinamento.

La decisione

In pendenza del giudizio di legittimità l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, rappresentando che la Direzione Provinciale aveva annullato integralmente in autotutela l'avviso di liquidazione impugnato, anche alla luce del sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite sulla natura non reale del negozio di cessione di cubatura. La Corte ha ritenuto che tale comportamento equivalga a rinuncia al ricorso da parte dell'amministrazione ricorrente, con conseguente estinzione del processo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se l'amministrazione finanziaria annulla integralmente in autotutela l'atto impositivo impugnato in corso di causa, il processo può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, potendo tale condotta essere letta come rinuncia al ricorso.
  • La qualificazione della cessione di cubatura ai fini dell'imposta di registro dipende dalla sua natura giuridica: se il negozio non trasferisce un diritto reale, non è automaticamente applicabile l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.
  • Ai fini della tassazione di un atto, l'assimilazione a un trasferimento di diritti reali richiede una effettiva natura reale del negozio, non essendo sufficiente la sola trascrivibilità o l'efficacia verso i terzi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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