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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20696/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni relativi a un immobile ad uso commerciale. L’ingiunta ha proposto opposizione deducendo l’inadempimento della locatrice e la risoluzione del rapporto. La società opposta, costituendosi in giudizio, ha proposto in via subordinata una domanda di arricchimento senza causa per ottenere, ove fosse caduto il titolo contrattuale, la medesima somma a titolo indennitario, assumendo che l’altra società avesse comunque occupato l’immobile senza corrispettivo. Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna sostenendo: 1) l’inammissibilità della domanda riconvenzionale ex artt. 36, 167 e 645 c.p.c. e artt. 2041-2042 c.c., anche per asserita mancanza di connessione e per giudicati precedenti; 2) l’insussistenza del requisito della sussidiarietà dell’azione ex artt. 2041-2042 c.c., poiché il credito per canoni o indennità di occupazione spettava, in forza del pignoramento del bene, al custode e non alla sublocatrice; 3) la violazione dei giudicati esterni che avevano già accertato l’inopponibilità della locazione alla procedura esecutiva e la legittimazione esclusiva del custode a riscuotere i frutti civili dell’immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dall’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché riferita alla medesima vicenda sostanziale e connessa per incompatibilità alla domanda monitoria. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, in presenza di pignoramento dell’immobile e di giudicati già formatisi tra le parti, il credito per i frutti civili dell’immobile pignorato spetta al custode nell’interesse dei creditori e non al locatore o sublocatore non legittimato; di conseguenza, difettano sia l’impoverimento della pretesa attrice sia l’arricchimento della controparte, e non ricorre il requisito della sussidiarietà dell’azione ex art. 2042 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuova valutazione della fattispecie alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l’ammissibilità della domanda nuova nel giudizio di opposizione

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di domande ed eccezioni del convenuto

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che, nel giudizio ordinario, l’attore può modificare la domanda; per analogia, l’opposto può proporre domanda connessa per incompatibilità nel giudizio di opposizione

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di arricchimento richiede un arricchimento senza causa e un correlativo impoverimento; tali presupposti mancano se il credito spetta a soggetto diverso

  • art. 2042 c.c.

    la sussidiarietà non è integrata quando il bene della vita preteso dall’attore appartiene, in realtà, ad altro soggetto

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno vincola le parti e impedisce di riesaminare la titolarità del credito già accertata

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il valore preclusivo del giudicato formale

  • art. 2912 c.c.

    i frutti civili del bene pignorato sono compresi nel pignoramento e spettano alla procedura esecutiva

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e il deposito delle memorie

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla sussidiarietà, in relazione alla pretesa contrattuale alternativa

  • art. 1458 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla sussidiarietà, in relazione agli effetti della risoluzione

  • art. 1316 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla sussidiarietà, senza specifica applicazione autonoma nella motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre una domanda nuova, anche subordinata, purché riferita alla medesima vicenda sostanziale e connessa per incompatibilità alla domanda originaria, in un’ottica di economia processuale.
  • L’azione di arricchimento senza causa è inammissibile o infondata quando il bene della vita preteso dall’attore non gli spetta, perché il relativo credito appartiene a un soggetto diverso: in tal caso mancano sia l’arricchimento del convenuto sia l’impoverimento dell’attore, e viene meno anche la sussidiarietà dell’azione ex art. 2042 c.c.
  • In presenza di pignoramento di un immobile, i frutti civili del bene pignorato spettano alla procedura esecutiva e la legittimazione a esigerli compete al custode, e poi all’aggiudicatario, non al locatore o sublocatore non legittimato.
  • Quando tra le parti esiste un giudicato che ha già stabilito l’inopponibilità della locazione alla procedura esecutiva e la legittimazione esclusiva del custode a riscuotere i frutti civili, tale giudicato preclude una successiva ricostruzione della pretesa in termini di arricchimento senza causa sulla medesima utilità.
  • Se il credito per canoni o indennità di occupazione spetta al custode in forza del pignoramento, il terzo occupante non può essere esposto a un doppio pagamento verso soggetti diversi e non può dirsi che il locatore/sublocatore abbia subito un impoverimento risarcibile ex art. 2041 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeInadempimentoEspropriazione forzata
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniSuccessioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causa

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