Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art.129 c.p.p. e per illegilità della pena. In particolare si censura la discordanza quantitativa tra la pena detentiva sostituita (anni 3, mesi 5, giorni 10 di reclusione) e la pena sostitutiva applicata (detenzione domiciliare per anni 3, mesi 5, giorni 16), con aumento di 6 giorni, e la perdita della componente pecuniaria (euro 1500,00) prevista nell'accordo di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione della pena. Ha ritenuto che il G.i.p. non ha rispettato la correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza, avendo aumentato la durata della detenzione domiciliare e fatto "scomparire" la pena pecuniaria. La Corte ha qualificato l'errore come illegilità della pena (errore di diritto) e, non potendo sostituirsi direttamente nella determinazione della pena, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il seguito del procedimento (rideterminazione della pena in conformità con l'accordo e le norme applicabili).
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: il G.u.p. aveva accolto la richiesta ex art.444; la sentenza di patteggiamento va rispettata nella correlazione tra richiesta e pronuncia.
Rilevata nell'atto di impugnazione ma la questione relativa a presunte cause di non punibilità risulta assorbita dalla decisione sulla pena.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento ai profili afferenti alla volontaà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena; la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile come difetto di correlazione e illegilità della pena.
Regola la sostituzione delle pene detentive brevi con misure alternative (ad es. detenzione domiciliare); la Corte ha richiamato che la sostituzione deve rispettare la stessa durata e le limitazioni previste dalla norma.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Richiamata per il rinvio previsto dall'art.20-bis cod. pen.; le disposizioni richiamano i limiti alla sostituzione delle pene detentive e l'impossibilità di trasformare in via generale una pena pecuniaria in detenzione domiciliare.
Principio secondo il quale la sostituzione deve garantire equivalenza di durata della pena detentiva; richiamato per sottolineare che la pena sostitutiva non può risultare più gravosa rispetto a quella sostituita.
art. 619, comma 2 cod. proc. pen.
art. 619, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di errore di diritto relativo alla pena, la Corte di cassazione non può intervenire direttamente sulla determinazione della pena ma deve annullare senza rinvio e demandare l'ulteriore corso al giudice di merito; la Corte ha applicato questo principio.
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo entro i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: difetto di volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica o illegilità della pena.
- La sostituzione di una pena detentiva con la detenzione domiciliare deve rispettare la stessa durata prevista per la pena detentiva sostituita; aumenti ingiustificati della durata configurano illegilità della pena.
- Non è ammessa la trasformazione generale di una pena pecuniaria in misura detentiva: la sostituzione con misure alternative alle pene detentive segue limiti normativi (es. per le "pene detentive brevi" secondo art.20-bis).
- Se l'errore della decisione incide sulla legalità della pena (errore di diritto), la Corte di Cassazione non può rideterminare direttamente la pena ma deve annullare la sentenza senza rinvio e rinviare gli atti al giudice di merito per il proseguimento.
- Nelle ipotesi di patteggiamento il giudice deve motivare e rispettare la correlazione tra l'accordo delle parti e la sentenza: ogni deviazione significativa puoò dare luogo ad impugnazione ammissibile.
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