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Sentenza

Sentenza n. 2121/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n.141/2025, pubblicata in data 21/01/2025, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202506761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torre Annunziata, notificata al Ministero in forma esecutiva, aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero a metterle a disposizione complessivi euro 2.000,00. La ricorrente ha sostenuto che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale deve porre concretamente il privato nella disponibilità dell’utilità riconosciuta dal giudice civile. Il giudicato risultava attestato, la sentenza era stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione ed era decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero, pur costituitosi formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuta esecuzione, il Collegio gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l’insediamento su istanza della ricorrente e l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione e, nel caso concreto, concorre a fondare l’ammissibilità e l’accoglimento del giudizio di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’attuazione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca a un privato un’utilità nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l’amministrazione, la quale deve adottare gli atti e porre in essere le attività necessarie a far conseguire concretamente quell’utilità.
  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice civile passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • La notifica della sentenza in forma esecutiva all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 consentono di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di attuare il giudicato su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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