Cassazione Penale, Ordinanza n. 33514/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti processuali)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per fatti di sottrazione di beni accompagnati da una grave minaccia mediante arma. Il primo motivo, comune ai ricorsi, denunciava vizio di motivazione circa l'attendibilità dei riconoscimenti fotografici sui quali si fondava il giudizio di responsabilità. La Corte ha rilevato che la censura era meramente reiterativa di quella già esaminata e respinta in appello, osservando che le persone offese avevano effettuato riconoscimenti fotografici certi e pienamente convergenti, seguiti anche da individuazione personale. Il secondo motivo, anch'esso comune, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. La censura è stata ritenuta reiterativa e comunque infondata, poiché le somme corrisposte a ciascuna persona offesa non integravano il risarcimento complessivo, considerato il valore dei beni sottratti e il danno morale derivante dalla minaccia armata. Un ulteriore motivo, proposto da uno solo dei ricorrenti, censurava il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e la quantificazione della pena. La Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che il giudice d'appello aveva motivato il bilanciamento e la pena facendo riferimento alla gravità dei fatti, commessi a pochi giorni di distanza, e al peso specifico delle tre aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto non censurabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto sull'attendibilità dei riconoscimenti, poiché adeguatamente motivate e prive di vizi logici; ha confermato la correttezza del diniego dell'attenuante del risarcimento del danno, non essendo stato integralmente risarcito il pregiudizio patrimoniale e morale; ha inoltre ritenuto immune da illogicità la decisione sul bilanciamento delle circostanze e sulla dosimetria della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. pen.
La Corte richiama la norma in relazione all'utilizzabilità dell'accertamento consistente nei riconoscimenti fotografici, ritenuti valutabili quando sorretti da adeguata motivazione.
attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
L'attenuante del risarcimento del danno non è riconoscibile quando la somma versata non copre integralmente il danno complessivo, comprensivo del pregiudizio patrimoniale e morale.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è censurabile la valutazione di attendibilità dei riconoscimenti fotografici compiuta dal giudice di merito quando essa sia sorretta da motivazione adeguata, coerente e immune da vizi logici.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice d'appello, senza individuare effettive lacune o contraddizioni argomentative.
- L'attenuante del risarcimento del danno non può essere riconosciuta se la somma corrisposta alla persona offesa non integra il ristoro completo del danno patrimoniale e del danno morale derivante dal reato.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la quantificazione della pena costituiscono valutazioni discrezionali del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione quando risultino motivati con riferimento alla gravità dei fatti e al peso delle aggravanti, senza arbitrarietà o illogicità.
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