Cassazione Civile, Ordinanza n. 11091/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di riduzione in pristino proposta da un proprietario contro il vicino che aveva edificato un immobile a confine. In primo grado il Tribunale, all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio con successive integrazioni, aveva ritenuto provato uno sconfinamento di circa 15 centimetri nella proprietà attorea e aveva condannato il convenuto ad arretrare la costruzione. Il convenuto aveva proposto appello sostenendo, da un lato, che l'atto di impugnazione non fosse conforme all'art. 342 c.p.c. e quindi inammissibile, dall'altro, che il giudice di secondo grado avesse errato nel valutare le risultanze istruttorie e nel ritenere non provata la domanda nonostante le consulenze tecniche e il materiale video e fotografico acquisito. In cassazione il soccombente in appello ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello; 2) violazione di norme sul riparto dell'onere della prova, sulla consulenza tecnica e sul giudicato interno, lamentando che la Corte d'appello, a fronte di consulenze tecniche tra loro difformi, avrebbe dovuto disporre chiarimenti o una nuova CTU invece di rigettare la domanda per difetto di prova; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nello sconfinamento emergente dalle modalità costruttive e dal video esaminato dal consulente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello circa l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., perché l'appellante aveva individuato la parte della decisione impugnata e le ragioni di censura. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il giudice d'appello, davanti a consulenze tecniche d'ufficio tra loro difformi e inconciliabili, non potesse limitarsi a rilevarne il contrasto e a porre a carico della parte le conseguenze delle lacune dell'ausiliario, senza scegliere criticamente tra gli elaborati, senza richiedere chiarimenti e senza valutare l'opportunità di una nuova consulenza. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'atto di appello è ammissibile quando consente di individuare la parte della decisione impugnata e le ragioni della sua contestazione, senza necessità di formule sacramentali o di una ricostruzione analitica dell'intero processo di primo grado.
La censura richiamava il tema dell'onere della prova, ma la Corte ha risolto la questione soprattutto sul piano della valutazione delle risultanze tecniche da parte del giudice di merito.
artt. 61, 62, 116, 118, 191, 194, 196, 258, 259 c.p.c.
Le norme sulla consulenza tecnica e sulla valutazione delle prove rilevano nel senso che il consulente d'ufficio è ausiliario del giudice e le sue conclusioni vanno vagliate dal giudice, che non può limitarsi a registrarne il contrasto.
Il motivo evocava il giudicato interno, ma la decisione non sviluppa un autonomo principio su tale profilo.
Richiamato nel motivo insieme al giudicato interno, senza autonoma decisione specifica sul punto.
La censura di omesso esame del fatto decisivo è stata dichiarata assorbita per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- L'atto di appello è specifico e ammissibile quando indica la porzione della decisione contestata e le ragioni per cui essa sarebbe errata; non è necessario che riproduca in modo minuzioso tutto lo svolgimento del giudizio di primo grado.
- Quando vi siano più consulenze tecniche d'ufficio con conclusioni tra loro difformi o inconciliabili, il giudice non può limitarsi a constatarne il contrasto e a rigettare la domanda per difetto di prova: deve invece svolgere una valutazione critica degli elaborati, scegliere quale seguire o spiegare perché discostarsene, eventualmente disponendo chiarimenti o una nuova consulenza.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un ausilio del giudice e non un mero strumento difensivo di parte; il giudice deve governarne gli esiti e non può trasferire sulla parte le incertezze o le lacune dell'attività dell'ausiliario.
- Se un motivo di ricorso viene accolto e determina la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi restano assorbiti quando dipendono logicamente dalla medesima questione decisa.
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