Sentenza n. 1278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11663/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la sanzione irrogata per violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo online
Esito
Favorevole al resistente (operatore di piattaforma)
Prevale il privato
La controversia
L’Autorità ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la delibera sanzionatoria adottata nei confronti della società titolare del servizio Twitch, per la presenza sulla piattaforma di contenuti idonei a promuovere attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro. Il TAR aveva ritenuto violato il contraddittorio procedimentale perché il procedimento era stato formalmente avviato nei confronti di altre società del gruppo, mentre la sanzione era stata irrogata alla società appellata, mai destinataria dell’atto di contestazione né formalmente coinvolta nel procedimento. L’Autorità ha dedotto, in sintesi, che il contraddittorio fosse stato sostanzialmente garantito: i difensori della capogruppo e delle altre società coinvolte avrebbero svolto difese anche nell’interesse della società poi sanzionata; la mancata contestazione tempestiva dell’assenza di Twitch Germany dal procedimento avrebbe impedito di far valere tale vizio; le comunicazioni e memorie depositate nel corso dell’istruttoria avrebbero comunque identificato la società quale soggetto responsabile; e la società avrebbe agito in violazione della buona fede e del divieto di venire contra factum proprium, sollevando il vizio solo in sede giurisdizionale. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto, in via condizionata, i motivi assorbiti dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento della delibera sanzionatoria. Il Collegio ha anzitutto distinto l’unitarietà economica del gruppo societario dalla distinta soggettività giuridica delle società che lo compongono: il gruppo non costituisce un autonomo centro di imputazione dei rapporti giuridici e ciascuna società conserva propri diritti, obblighi e garanzie procedimentali. La procura generale rilasciata dal legale rappresentante di una società del gruppo non poteva estendersi alle controllate, poiché il rappresentante non disponeva del potere di conferire la rappresentanza per soggetti giuridicamente distinti. Neppure la partecipazione delle società formalmente coinvolte, le loro difese di merito, le comunicazioni e l’audizione potevano imputarsi alla società rimasta estranea al procedimento: tali attività erano riferibili ai soggetti rappresentati e non equivalevano alla partecipazione formale o sostanziale della società sanzionata. Poiché l’Autorità era stata informata dell’identità del soggetto ritenuto responsabile, avrebbe dovuto estendere a quest’ultimo il contraddittorio prima dell’adozione della sanzione, assicurandogli le specifiche garanzie procedimentali. È stata inoltre esclusa la violazione della buona fede o del divieto di venire contra factum proprium: la società non aveva partecipato al procedimento per una causa a essa non imputabile, non aveva posto in essere una propria condotta procedimentale contraddittoria e non poteva rispondere delle condotte di altre società del gruppo. I motivi riproposti dalla società appellata sono stati assorbiti, poiché erano stati espressamente subordinati all’eventuale accoglimento dell’appello. L’Autorità è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese del grado, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.l. 87/2018, convertito dalla l. 96/2018
divieto di pubblicità del gioco d’azzardo
La disposizione costituiva la base sostanziale della sanzione irrogata per la presenza sulla piattaforma di contenuti idonei a promuovere e pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro; la sentenza non esamina nel merito la sussistenza della violazione, decidendo sulla lesione del contraddittorio.
artt. 3, comma 4, e 5, commi 1 e 3, Allegato A alla delibera AGCOM n. 286/23/CONS
Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni
Le garanzie del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio devono essere assicurate al soggetto cui viene formalmente imputata la responsabilità e nei cui confronti sarà adottato il provvedimento finale; la partecipazione di altre società del gruppo non sostituisce il coinvolgimento della società sanzionata.
Il fenomeno del gruppo societario ha rilevanza giuridica, ma non crea, di regola, un nuovo soggetto di diritto o un autonomo centro di imputazione dei rapporti distinto dalle società collegate, che conservano la propria personalità giuridica.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve esaminare le questioni rilevanti ai fini della decisione; gli argomenti non espressamente esaminati possono ritenersi non rilevanti e inidonei a condurre a una diversa conclusione.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo sanzionatorio, il soggetto al quale l’amministrazione intende imputare l’illecito e irrogare la sanzione deve essere formalmente coinvolto nel procedimento e posto in condizione di esercitare personalmente le proprie garanzie difensive; la partecipazione di altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, non può sostituire il contraddittorio con il destinatario effettivo della sanzione.
- L’appartenenza a un gruppo societario e l’unitarietà della politica economica non eliminano la distinta soggettività giuridica delle società che lo compongono: gli atti difensivi, le procure e le dichiarazioni di una società non sono automaticamente imputabili a un’altra società del gruppo.
- La procura rilasciata dal legale rappresentante di una società non abilita, senza uno specifico potere rappresentativo, i difensori a rappresentare società giuridicamente distinte appartenenti allo stesso gruppo.
- La difesa nel merito svolta da società formalmente parti del procedimento non implica che una società terza, rimasta estranea, abbia partecipato sostanzialmente al procedimento; le difese restano riferibili ai soggetti rappresentati e non vincolano il terzo.
- Il soggetto che non ha partecipato al procedimento per omissione imputabile all’amministrazione non può essere accusato di violazione della buona fede o del divieto di venire contra factum proprium per avere dedotto il vizio del contraddittorio soltanto in sede giurisdizionale.
- Quando l’amministrazione individua nel corso dell’istruttoria un soggetto diverso da quelli inizialmente coinvolti quale unico responsabile dell’illecito, deve estendere a tale soggetto il contraddittorio prima di adottare la sanzione; in mancanza, il provvedimento finale è viziato per violazione delle garanzie procedimentali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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