Sentenza n. 279/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Spoleto n. 1061 del 3 ottobre 2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Spoleto n. 1061 del 3 ottobre 2014, divenuto definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici private)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Spoleto aveva ingiunto al Ministero dell'Interno il pagamento di canoni di locazione scaduti, quantificati in circa 48.735 euro, oltre oneri, spese e ulteriori somme maturate sino all'esecuzione dello sfratto. L'opposizione tardiva proposta dal Ministero era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Spoleto e la relativa sentenza era stata confermata in via definitiva dalla Corte d'Appello di Perugia. Nonostante il passaggio in giudicato e la dichiarazione di esecutività del decreto, il Ministero aveva continuato a corrispondere soltanto l'indennità annua per l'occupazione senza titolo dell'immobile, senza pagare le somme portate dal decreto ingiuntivo né le spese legali, pari a 2.692,08 euro. Dopo l'invito al pagamento e l'atto di precetto, il Ministero aveva comunicato l'intenzione di procedere al pagamento, ma non aveva eseguito quanto dovuto. In giudizio l'Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo e che il Ministero non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento, senza peraltro contestare la pretesa. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di pagare entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, la quota spettante alle ricorrenti, determinata nei due terzi dell'importo complessivo: 48.735 euro quale sorte del decreto, oltre interessi, e 2.692,08 euro per spese legali. La riduzione ai due terzi è stata disposta perché una contitolare del credito aveva definito separatamente la propria posizione e non partecipava al giudizio. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, con il compito di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla richiesta delle ricorrenti, da presentare dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
La disposizione fonda la domanda di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo e di adottare misure attuative, compresa la nomina del commissario ad acta.
È richiamato con riferimento all'invito al pagamento previamente rivolto dalle ricorrenti all'Amministrazione; il giudice non sviluppa ulteriori considerazioni interpretative sulla disposizione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere la domanda di ottemperanza quando un decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo, non sia stato adempiuto dall'amministrazione obbligata al pagamento.
- La mancata contestazione dell'obbligo di pagamento e il riconoscimento dell'intenzione di adempiere non sostituiscono l'effettivo pagamento e non escludono l'interesse all'azione di ottemperanza.
- In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, condizionando il suo intervento all'ulteriore inottemperanza successiva alla scadenza del termine.
- Quando il credito risultante dal titolo esecutivo appartiene a più contitolari, il giudice può limitare l'ordine di pagamento alla quota spettante ai soli ricorrenti, se uno degli altri contitolari ha definito separatamente la propria posizione.
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