Sentenza n. 1798/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ordinato l’accredito della carta docente per l’anno scolastico 2024-2025 e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 314/2025 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato l’8 settembre 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero all’accreditamento, in favore della docente, della somma di euro 500,00 relativa alla carta docente per l’anno scolastico 2024-2025 e al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario. È stata inoltre chiesta l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e la tempestività della notifica e del deposito del ricorso. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto ragioni ostative all’adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato del Tribunale di Trapani. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo mediante l’accreditamento della somma spettante alla docente a titolo di carta docente e il pagamento delle spese del giudizio presupposto in favore del difensore antistatario, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, per ogni giorno di ritardo decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento, fermo l’intervento sostitutivo del commissario dopo il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e consente al giudice di impartire ordini conformativi, nominare un commissario ad acta e fissare penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In caso di ingiustificato ritardo nell’esecuzione del giudicato, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo successivo; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta docente riconosciuto nel giudicato presupposto.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l’amministrazione non esegue senza giustificazione un giudicato che impone attività meramente vincolate e non complesse, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo nell’esecuzione del giudicato è ingiustificato, l’attività dovuta è semplice e l’applicazione della penalità non produce un effetto manifestamente iniquo.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’integrale adempimento.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna amministrativa al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando trovi applicazione, anche per analogia, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 giu 2026Sentenza n. 231/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 13 giu 2026Sentenza n. 279/2026 - Perugia, Sezione 1
- Sentenza · 13 giu 2026Sentenza n. 280/2026 - Perugia, Sezione 1
- Sentenza · 13 giu 2026Sentenza n. 1796/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 13 giu 2026Sentenza n. 1797/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 13 giu 2026Sentenza n. 1799/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →