Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del TAR Umbria n. 687 del 22 settembre 2025, previa declaratoria di nullità: del D.R. 30 ottobre 2025, n. 2791 dell'Università degli studi di Perugia, avente ad oggetto "Approvazione atti procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 - SC 10/B1 - SSD LART/ 02 (attualmente GSD 10/ARTE-01, SSD ARTE-01/B) - Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo, in attuazione della sentenza TAR Umbria n. 687/2025", con cui è stata (nuovamente) dichiarata vincitrice della procedura selettiva la Prof.ssa Laura Teza; del verbale della rinnovazione degli atti da parte della Commissione del 19 ottobre 2025, per elusione del dictum nascente dalla sentenza del TAR Umbria, 22 settembre 2025, n. 687; per l'accertamento del diritto della Prof.ssa Cristina Galassi ad assumere la funzioni di professore di I fascia e, comunque, per la condanna dell'Ateneo ad assumere le conseguenti determinazioni ovvero alla rivalutazione delle candidate; nonché, in subordine, previa conversione dell'azione e/o del rito ex art. 32 c.p.a., per l'annullamento, dei medesimi atti e provvedimenti e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi il D.R. del 8 marzo 2024,n. 685, di nomina della Commissione; il D.R. del 24 novembre 2023, n. 3035, con il quale è stata indetta la procedura; il D.R.12 settembre 2023, n.2246 recante il regolamento per la disciplina di chiamata dei professori di prima e seconda fascia; e la delibera del Consiglio di Dipartimento e/o del C.d.A. dell'Ateneo -di estremi non noti -relative alla presa di servizio della Prof.ssa Teza; nonché per la condanna dell'Università degli Studi di Perugia alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.

Giustizia amministrativa202600003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atti di riedizione della valutazione concorsuale, inclusi il verbale della Commissione del 19 ottobre 2025 e il decreto rettorale del 30 ottobre 2025, con conferma della controinteressata quale vincitrice, adottati in asserita esecuzione della sentenza TAR Umbria n. 687/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza TAR Umbria n. 687/2025, che aveva annullato in parte il precedente esito della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, rilevando l'omessa motivazione sulla mancata applicazione del criterio relativo alle valutazioni degli studenti, l'applicazione di un metro ingiustificatamente penalizzante nell'attività didattica, l'omessa valutazione di pubblicazioni e del divario nella produzione scientifica, nonché profili di illogicità nella valutazione dell'attività di ricerca. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che la Commissione avesse fornito una motivazione meramente apparente sulla mancata utilizzazione delle valutazioni degli studenti. Ha poi lamentato la violazione del vincolo conformativo quanto alla conferma dell'identico giudizio di eccellente per entrambe le candidate nell'attività didattica, nonostante la sua maggiore attività seminariale, di tutoraggio e di direzione di tesi, nonché quanto al giudizio complessivo di significatività dell'attività didattica. Ha censurato, inoltre, la conferma del giudizio di ottimo sulla propria produzione scientifica, deducendo l'omessa valutazione del maggiore numero di monografie, articoli e contributi, del superamento dei valori soglia ASN, delle valutazioni VQR e di specifiche pubblicazioni. Infine, ha contestato il giudizio di ottimo sull'attività di ricerca, per l'omessa o inadeguata considerazione dei convegni internazionali, dei finanziamenti ottenuti e delle attività di ricerca presso istituzioni qualificate. In via subordinata ha proposto azione di annullamento dei medesimi atti per violazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, illogicità e irragionevolezza delle valutazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato tardiva la memoria dell'Università, depositata oltre il termine dimezzato applicabile al rito camerale. Nel merito ha ritenuto ammissibile il ricorso per ottemperanza anche se la sentenza da eseguire non era passata in giudicato, poiché munita di efficacia esecutiva; ha precisato che l'esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione resta assoggettato al vincolo conformativo derivante dalla pronuncia. Ha respinto il primo motivo: la sentenza ottemperanda imponeva una motivazione sulla scelta di non utilizzare le valutazioni degli studenti, non necessariamente l'applicazione del criterio, e la nuova motivazione è stata ritenuta logica e ragionevole. Ha accolto il secondo motivo quanto alla valutazione dell'attività didattica, rilevando che la Commissione aveva riproposto motivazioni già ritenute inidonee, omesso di considerare la rilevante attività seminariale della ricorrente e non giustificato il livellamento dei giudizi. Ha quindi dichiarato nulla, per violazione del dictum giudiziale, la nuova valutazione relativa al sub-criterio concernente attività seminariale, esercitazioni, tutoraggio e direzione di tesi, ordinando di rideterminare il punteggio della controinteressata da eccellente a ottimo. Ha inoltre ordinato una nuova motivata valutazione della significatività complessiva dell'attività didattica di entrambe le candidate, considerando gli elementi non valorizzati e la rideterminazione del punteggio della controinteressata. Ha accolto parzialmente il terzo motivo: non ha sindacato l'esclusione di quattro delle undici monografie, rientrando tale scelta nella discrezionalità tecnica, ma ha rilevato la mancata considerazione della preponderanza quantitativa della produzione della ricorrente, delle valutazioni VQR e del superamento dei valori soglia ASN, nonché l'illegittima conferma dei giudizi sulle pubblicazioni n. 3 e 8. Ha dichiarato nulla in parte la valutazione della produzione scientifica e ordinato alla Commissione di rivalutarla, attribuendo alle pubblicazioni n. 3 e 8 il giudizio di eccellente per il criterio relativo a originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, considerando anche la consistenza quantitativa e la significatività della produzione. Ha accolto il quarto motivo, ravvisando la violazione del vincolo conformativo in relazione ai convegni internazionali, ai finanziamenti e alle attività di ricerca presso istituzioni qualificate. Ha ordinato la rivalutazione dei tre sub-criteri mediante valutazioni migliorative per la ricorrente, con conseguente riesame anche del giudizio complessivo sull'attività di ricerca. Il quinto motivo subordinato di annullamento non è stato esaminato. L'Università è stata condannata a dare esatta esecuzione alla sentenza n. 687/2025 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione; in mancanza, su istanza della ricorrente, sarebbe stata nominata una nuova Commissione quale commissario ad acta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all'Amministrazione l'esatta esecuzione della sentenza n. 687/2025.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito delle memorie deve essere rispettato; nel rito camerale è stato considerato dimezzato, con conseguente tardività della memoria dell'Università.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere, in subordine, la conversione dell'azione o del rito in azione di annullamento; la domanda subordinata non è stata esaminata perché i motivi di ottemperanza sono stati accolti.

  • art. 18 l. 240/2010

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della procedura di chiamata dei professori universitari, nell'azione subordinata di annullamento.

  • art. 24 l. 240/2010

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 18 della legge n. 240/2010 quale parametro della procedura selettiva.

  • d.m. n. 344/2021

    esiti della valutazione da parte degli studenti

    Il criterio relativo alle valutazioni degli studenti non doveva necessariamente essere applicato, ma la Commissione doveva motivare puntualmente la scelta di non utilizzarlo; la nuova motivazione è stata ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando la sentenza da eseguire non sia passata in giudicato, purché sia dotata di efficacia esecutiva; l'Amministrazione deve rispettarne l'effetto conformativo nel segmento di attività successivo alla pronuncia.
  • La violazione del giudicato ricorre quando il nuovo atto riproduce vizi già accertati o contrasta con prescrizioni puntuali della decisione; l'elusione ricorre quando l'Amministrazione dà esecuzione solo formale alla sentenza, perseguendo sostanzialmente l'aggiramento del relativo dictum.
  • La discrezionalità tecnica dell'Amministrazione non impedisce il giudizio di ottemperanza quando il riesercizio del potere riproduca i vizi già censurati o ometta di considerare elementi che la sentenza aveva indicato come rilevanti. In tali casi, ove la reiterazione dei vizi determini una frattura del rapporto di fiducia, la discrezionalità può ritenersi esaurita almeno relativamente all'an e ai contenuti minimi della nuova valutazione.
  • Quando una sentenza impone di rivalutare comparativamente candidati, la Commissione non può limitarsi a riproporre le motivazioni già ritenute inidonee, né può livellare i giudizi senza spiegare perché dati oggettivi di significativa superiorità di un candidato non incidano sull'esito comparativo.
  • La valutazione complessiva di un'attività non può ridursi alla mera sommatoria dei sub-criteri già esaminati quando il criterio generale richiede una valutazione autonoma della significatività complessiva; la motivazione deve confrontarsi con tutti gli elementi oggettivi indicati dalla sentenza come non valorizzati.
  • Nel riesercizio del potere valutativo, la Commissione deve considerare gli elementi oggettivi indicati dal giudice come rilevanti, tra cui consistenza quantitativa e significatività della produzione scientifica, valutazioni VQR, superamento dei valori soglia ASN e attività di ricerca documentata; la loro omissione o la riproposizione delle ragioni già censurate integra violazione del vincolo conformativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiudizio di ottemperanza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.