Sentenza n. 1799/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato il Ministero all’accredito della carta docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito in suo favore della carta docente, per l’importo complessivo di euro 2.500,00. Il ricorso è stato fondato sull’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudicato derivava da una sentenza del giudice ordinario, che il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria e che erano stati rispettati gli adempimenti preliminari, compreso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 7 maggio 2025; il ricorso era stato notificato e depositato il 28 ottobre e il 9 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato l’inadempimento del Ministero, il giudice ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma spettante a titolo di carta docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario opererà senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti da un giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle amministrazioni prima della proposizione dell’azione esecutiva; il TAR ha ritenuto tale termine rispettato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta docente oggetto del giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, salvo che il testo applicabile preveda diversamente.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro può operare senza ulteriore compenso quando ricorrano, per analogia, le ragioni connesse al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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