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Sentenza

Sentenza n. 1797/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 311/2024, divenuta definitiva, recante condanna all’accreditamento di 1.000 euro a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 311/2024, che aveva condannato il Ministero all’accreditamento in suo favore del bonus relativo alla carta docente, per complessivi 1.000 euro e riferito agli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dare esecuzione al giudicato. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice ha verificato l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, l’avvenuto passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 30 maggio 2025, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, nonché la notificazione e il deposito del ricorso nelle date indicate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha riconosciuto che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma di 1.000 euro spettante a titolo di carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dall’istanza dell’interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento della carta docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato recante condanna al pagamento o all’accreditamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La disciplina sull’assenza di un ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente alle altre condanne dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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