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Sentenza

Sentenza n. 1796/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO della durata di un anno, unitamente alla proposta di applicazione e all'annotazione di servizio presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore di Agrigento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, con il quale gli è stato vietato per un anno l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e alle aree di sosta, transito e trasporto dei partecipanti, nel periodo compreso tra quattro ore prima e due ore dopo gli eventi. La misura traeva origine dai fatti verificatisi il 17 marzo 2024 durante e dopo una partita di calcio: il ricorrente, dirigente e addetto all'arbitro della società ospitante, avrebbe rivolto espressioni offensive alla terna arbitrale, tentato di avvicinare un calciatore della squadra avversaria, discusso animatamente con dirigenti e tesserati ospiti nonostante i richiami del responsabile della sicurezza e colpito con manate e pugni alcune porte dell'area spogliatoi. Il primo motivo deduceva la violazione della disciplina sull'accesso documentale e la lesione del diritto di difesa per la mancata ostensione integrale degli atti istruttori, in particolare del referto arbitrale. Il secondo motivo censurava l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di adeguate ragioni di urgenza. Con il terzo motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, sostenendo di essersi limitato a contestare verbalmente le decisioni arbitrali senza partecipare ad aggressioni o episodi violenti. Il quarto motivo contestava l'assenza di una prognosi negativa sulla futura condotta, richiamando l'assenza di precedenti di polizia o di precedenti episodi violenti. Il quinto motivo denunciava arbitrarietà, illogicità, sviamento, difetto di istruttoria e sproporzione della durata e dell'estensione della misura.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato gli atti impugnati, condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio. Quanto all'accesso, ha distinto il diritto di accesso dalla legittimità del provvedimento finale: l'eventuale incompletezza dell'ostensione può fondare gli specifici rimedi in materia di accesso, ma non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, salvo che sia dimostrata una concreta incidenza sul diritto di difesa. Nel caso concreto erano stati trasmessi gli atti essenziali e, comunque, durante il giudizio il ricorrente aveva avuto conoscenza del materiale istruttorio sufficiente a formulare diffuse contestazioni di merito. Quanto alla partecipazione procedimentale, il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio, poiché la sua natura preventiva e le esigenze di celerità connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica giustificano la deroga. La censura è stata ritenuta infondata anche ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non avendo il ricorrente indicato elementi specifici che, se rappresentati nel procedimento, avrebbero potuto determinare un diverso esito. Nel merito, il giudice ha ritenuto che la misura possa essere adottata sulla base di una prognosi preventiva fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e secondo la logica del più probabile che non, senza necessità di un accertamento penale definitivo o della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Gli atti degli operanti, la proposta di applicazione, l'annotazione di servizio e il supplemento di rapporto arbitrale fornivano una base istruttoria idonea a ritenere il ricorrente attivamente coinvolto nel contesto conflittuale. Il fatto che gli episodi si fossero verificati nel tunnel e nell'area degli spogliatoi, senza presenza diretta del pubblico sugli spalti, non escludeva l'applicabilità dell'art. 6, trattandosi di luoghi strettamente funzionali alla manifestazione e di condotte collegate alla competizione sportiva. Il giudizio prognostico è stato ritenuto coerente con le concrete modalità dell'episodio, il ruolo del ricorrente nella società sportiva e la sua asserita incapacità di autocontrollo nel contesto agonistico. Il sindacato giurisdizionale è stato limitato alla verifica della correttezza dell'istruttoria e dell'assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. La durata annuale è stata ritenuta proporzionata, anche perché corrispondente al limite minimo indicato dal giudice, mentre l'estensione spaziale costituiva contenuto tipico e funzionale della misura. L'ordinanza cautelare d'appello favorevole al ricorrente non è stata ritenuta vincolante nel giudizio di merito, essendo fondata su una cognizione sommaria.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il D.A.SPO. può essere disposto nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

    La misura ha natura preventiva e può essere adottata sulla base di una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti; non è necessario un accertamento penale definitivo né che la condotta si sia svolta davanti al pubblico, essendo sufficiente il collegamento funzionale con la manifestazione sportiva.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L'eventuale incompletezza dell'accesso agli atti non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale; occorre dimostrare una concreta incidenza della mancata conoscenza sulla possibilità di difesa.

  • artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria prima dell'adozione del DASPO, in ragione delle esigenze di celerità e urgenza proprie della misura preventiva.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non comporta l'annullamento quando il ricorrente non dimostri quali elementi specifici avrebbe potuto introdurre e che avrebbero potuto incidere concretamente sul contenuto del provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali nella diffusione della decisione.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa preventiva diretta ad anticipare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive; la sua adozione non richiede la certezza dell'illecito oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi fondata, secondo la logica del più probabile che non, su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti.
  • Ai fini dell'art. 6 della legge n. 401/1989, la condotta rilevante non deve necessariamente svolgersi davanti al pubblico sugli spalti: è sufficiente che si verifichi in occasione o a causa della manifestazione e in un'area funzionalmente collegata al suo svolgimento, come il tunnel o l'area degli spogliatoi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul DASPO resta circoscritto alla correttezza dell'istruttoria e alla verifica dell'assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della prognosi dell'autorità di pubblica sicurezza, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito.
  • Il DASPO può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la natura preventiva della misura e la necessità di intervenire tempestivamente per prevenire ulteriori turbative dell'ordine pubblico giustificano la deroga alle garanzie partecipative; in ogni caso, l'omissione non conduce all'annullamento se il destinatario non dimostra l'incidenza concreta di elementi difensivi non introdotti.
  • La mancata ostensione integrale degli atti istruttori incide sulla legittimità del provvedimento finale soltanto se determina una concreta compressione del diritto di difesa; l'accesso e l'impugnazione dell'atto appartengono a piani distinti e l'eventuale lesione va dimostrata in concreto.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

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