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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36863/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui, a seguito della declaratoria di inefficacia del trasferimento di un ramo d'azienda, era stato ripristinato il rapporto di lavoro del dipendente e la società era stata condannata al pagamento della retribuzione relativa al mese di novembre 2014. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società, ritenendo che il successivo conseguimento della pensione di anzianità non escludesse il credito retributivo né ne modificasse la quantificazione, perché l'eventuale incompatibilità tra pensione e reddito da lavoro opera sul piano previdenziale e non incide sulla validità del rapporto di lavoro. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. c), della L. n. 153 del 1969 e 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992, sostenendo che la domanda e l'ottenimento della pensione di anzianità, intervenuti dopo la sentenza che aveva accertato l'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda, erano incompatibili con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato e avrebbero interrotto il rapporto ricostituito giudizialmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza della società introduceva una questione nuova, non risultante come trattata nella sentenza impugnata, e che il ricorso non indicava in quale atto e in quale fase processuale la questione fosse stata proposta, né le ragioni del suo rigetto in appello. La Corte ha quindi ritenuto violati gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha inoltre precisato che la sentenza impugnata aveva esaminato la compatibilità tra pensione e reintegrazione solo ai fini della quantificazione delle somme dovute, con riguardo alla possibile detrazione dell'aliunde perceptum costituito dai ratei pensionistici, e non sotto il profilo dell'estinzione o interruzione del rapporto di lavoro.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non può essere introdotta per la prima volta una questione di merito non esaminata nella sentenza impugnata, senza indicare specificamente dove essa sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio e come sia stata decisa.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso impone di precisare l'atto processuale in cui la questione è stata posta, le ragioni del suo rigetto e i motivi con cui è stata riproposta in appello.
  • La compatibilità tra percezione della pensione e rapporto di lavoro può rilevare, a seconda dei casi, ai fini della quantificazione del credito retributivo o della detrazione dell'aliunde perceptum, ma la Corte non può esaminare un diverso profilo sostanziale se non risulta devoluto nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità del motivo può derivare sia dalla novità della questione sia dalla mancata specifica allegazione degli elementi processuali necessari a consentire il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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