Cassazione Civile, Ordinanza n. 36863/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui, a seguito della declaratoria di inefficacia del trasferimento di un ramo d'azienda, era stato ripristinato il rapporto di lavoro del dipendente e la società era stata condannata al pagamento della retribuzione relativa al mese di novembre 2014. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società, ritenendo che il successivo conseguimento della pensione di anzianità non escludesse il credito retributivo né ne modificasse la quantificazione, perché l'eventuale incompatibilità tra pensione e reddito da lavoro opera sul piano previdenziale e non incide sulla validità del rapporto di lavoro. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. c), della L. n. 153 del 1969 e 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992, sostenendo che la domanda e l'ottenimento della pensione di anzianità, intervenuti dopo la sentenza che aveva accertato l'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda, erano incompatibili con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato e avrebbero interrotto il rapporto ricostituito giudizialmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza della società introduceva una questione nuova, non risultante come trattata nella sentenza impugnata, e che il ricorso non indicava in quale atto e in quale fase processuale la questione fosse stata proposta, né le ragioni del suo rigetto in appello. La Corte ha quindi ritenuto violati gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha inoltre precisato che la sentenza impugnata aveva esaminato la compatibilità tra pensione e reintegrazione solo ai fini della quantificazione delle somme dovute, con riguardo alla possibile detrazione dell'aliunde perceptum costituito dai ratei pensionistici, e non sotto il profilo dell'estinzione o interruzione del rapporto di lavoro.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. c), L. n. 153 del 1969
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra pensione di anzianità e prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per affermare che la richiesta di pensione di anzianità sarebbe incompatibile con la continuazione del rapporto di lavoro.
Indicato come base della proposta definita in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non può essere introdotta per la prima volta una questione di merito non esaminata nella sentenza impugnata, senza indicare specificamente dove essa sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio e come sia stata decisa.
- L'onere di autosufficienza del ricorso impone di precisare l'atto processuale in cui la questione è stata posta, le ragioni del suo rigetto e i motivi con cui è stata riproposta in appello.
- La compatibilità tra percezione della pensione e rapporto di lavoro può rilevare, a seconda dei casi, ai fini della quantificazione del credito retributivo o della detrazione dell'aliunde perceptum, ma la Corte non può esaminare un diverso profilo sostanziale se non risulta devoluto nei gradi di merito.
- L'inammissibilità del motivo può derivare sia dalla novità della questione sia dalla mancata specifica allegazione degli elementi processuali necessari a consentire il controllo di legittimità.
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