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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21625 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto applicabile l'imposta di registro in misura fissa alla sentenza ex art. 2932 c.c. con cui era stato disposto il trasferimento di un immobile, subordinatamente al pagamento del prezzo. Secondo l'Agenzia, il pagamento del corrispettivo costituiva una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dalla volontà dell'acquirente, con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo è soggetta immediatamente a imposta di registro proporzionale, perché il pagamento dipende dalla mera volontà dell'acquirente che abbia già promosso l'azione e offerto la controprestazione. La Corte ha qualificato tale condizione come meramente potestativa e, pertanto, non rilevante come condizione sospensiva ai fini dell'imposta. Le spese di tutti i gradi sono state compensate in ragione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali discordanti.

Norme richiamate

  • Art. 2932 cod. civ.

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

    La sentenza che sostituisce il contratto definitivo e trasferisce la proprietà dell'immobile produce gli effetti del contratto non concluso; il trasferimento può essere subordinato al pagamento del prezzo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 1

    Prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti sottoposti a condizione sospensiva, nei casi in cui la condizione sia effettivamente rilevante.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3

    Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti subordinati a condizione meramente potestativa

    Quando gli effetti dell'atto dipendono dalla mera volontà dell'acquirente, la condizione non è considerata sospensiva ai fini dell'imposta di registro e si applica l'imposta proporzionale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Disciplina la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria, inclusi quelli che producono gli effetti di un contratto traslativo.

  • Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una sentenza ex art. 2932 c.c. trasferisce un immobile e subordina il trasferimento al pagamento del prezzo, il pagamento è normalmente considerato dipendente dalla volontà dell'acquirente che ha già scelto di agire in giudizio e di offrire la controprestazione.
  • In tale situazione la condizione viene qualificata come meramente potestativa e non come condizione sospensiva rilevante ai fini dell'imposta di registro.
  • L'atto giudiziario è quindi soggetto, in linea generale, all'imposta di registro proporzionale e non a quella fissa o a una tassazione differita sino al pagamento effettivo.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla natura concreta della condizione: se l'evento dipende dalla mera volontà della parte obbligata, la condizione non sospende gli effetti tributari; se invece dipende da un evento realmente estraneo alla sua volontà, può trovare applicazione il regime delle condizioni sospensive.
  • La giurisprudenza richiamata segnala l'esistenza di orientamenti precedenti contrastanti; pertanto, in casi concreti, occorre verificare la disciplina vigente e gli eventuali successivi arresti interpretativi.

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