Cassazione Civile, Sentenza n. 10682/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (importatore)
La controversia
La controversia origina da un avviso di rettifica del valore dichiarato in dogana da una società importatrice per merci provenienti da un esportatore cinese. L’Agenzia delle dogane aveva rilevato che il valore indicato nella fattura presentata dall’importatrice all’importazione differiva da quello riportato nella fattura presentata dall’esportatore all’autorità estera per ottenere il certificato di origine, e aveva determinato il valore doganale sulla base di quest’ultima fattura. La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 36/28/2011 depositata il 1° febbraio 2011, ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia e accolto l’appello incidentale della contribuente, rilevando sia l’insufficienza probatoria della fattura dell’esportatore sia vizi dell’avviso relativi all’indicazione del responsabile del procedimento e dei presupposti della pretesa. L’Agenzia ha proposto cinque motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e della disciplina doganale, contestando che la fattura dell’esportatore non avesse valore probatorio privilegiato e sostenendo che essa attestasse il valore effettivo di transazione. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme doganali sul valore, sostenendo che l’esistenza della fattura estera bastasse a provare il valore e che non spettasse all’amministrazione fornire ulteriori elementi. Ha inoltre invocato la disciplina delle vendite successive. Con il terzo e il quarto motivo ha contestato l’annullabilità dell’avviso per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di motivazione, affermando che le ragioni erano ricavabili dal processo verbale di constatazione richiamato nell’atto. Con il quinto ha denunciato insufficiente motivazione sui punti relativi alla determinazione del valore e alla motivazione dell’atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la fattura dell’esportatore, anche se trasmessa dall’autorità estera nell’ambito della cooperazione, resta una dichiarazione di parte e non ha efficacia probatoria privilegiata quanto all’importo in essa indicato; la difformità tra i valori costituisce una circostanza idonea a fondare fondati dubbi sul valore dichiarato, ma non consente da sola di sostituirlo automaticamente con quello della fattura estera. In presenza di fondati dubbi, l’amministrazione deve seguire la sequenza legale dei criteri di valutazione doganale: verificare il valore di transazione secondo l’art. 29 del codice doganale comunitario e, se non utilizzabile, applicare in successione i metodi dell’art. 30, ricorrendo all’art. 31 solo in via residuale; deve inoltre dare all’interessato una ragionevole possibilità di fornire chiarimenti. L’art. 147 del regolamento attuativo non era pertinente, perché la fattispecie non riguardava una pluralità di vendite anteriori all’introduzione delle merci nel territorio comunitario. Il terzo e il quarto motivo, concernenti l’indicazione del responsabile del procedimento e la motivazione dell’avviso, sono stati dichiarati assorbiti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla censura di insufficiente motivazione sulla determinazione del valore, perché non indicava gli elementi decisivi trascurati dal giudice, e assorbito quanto alla motivazione dell’atto. Nulla sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
art. 29 Reg. CEE 2913/92
In termini generali, invero, ai fini della determinazione dell’obbligazione doganale l’unico valore rilevante è quello che coincide di norma col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare.
Il valore di transazione, corrispondente al prezzo effettivamente pagato o da pagare, è il criterio prioritario per determinare il valore doganale.
art. 30 Reg. CEE 2913/92
Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell’art. 30 C.D.C., applicando, in sequenza, i metodi previsti a quest’ultimo art., lett. da a) a d), par. 2, e soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell’art. 30 C.D.C., si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell’art. 31 tale C.D.C..
Se il valore non è determinabile in base al valore di transazione, l’amministrazione deve applicare in successione i metodi stabiliti dall’art. 30 prima di passare al criterio residuale dell’art. 31.
art. 31 Reg. CEE 2913/92
Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell’art. 30 C.D.C., applicando, in sequenza, i metodi previsti a quest’ultimo art., lett. da a) a d), par. 2, e soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell’art. 30 C.D.C., si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell’art. 31 tale C.D.C..
Il criterio residuale dell’art. 31 può essere utilizzato solo quando il valore doganale non sia determinabile neppure applicando i metodi dell’art. 30.
art. 181 bis Reg. CEE 2454/93
Il codice doganale comunitario ha, infatti, stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e il regolamento attuativo ha predisposto una specifica disciplina, regolata dall’art. 181 bis, qualora le autorità doganali abbiano “fondati dubbi” che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’art. 29 C.D.C..
La disciplina attuativa contempla la procedura da seguire quando l’amministrazione nutra fondati dubbi che il valore dichiarato corrisponda all’importo totale effettivamente pagato o da pagare.
Questo specifico profilo motivazionale della pronuncia censurata non è stato colto dal motivo di censura in esame, che, invece, ha prospettato una violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., laddove, come detto, la pronuncia censurata non ha dato alcun valore di fonte probatoria privilegiata alla fattura trasmessa dall’autorità cinese in sede di procedura di cooperazione ma ha, in sostanza, affermato che non vi erano sufficienti elementi probatori per potere ritenere che il valore della merce dichiarato dall’importatore non fosse veritiero.
La fattura dell’esportatore non diviene, per il solo fatto di essere stata trasmessa da un’autorità estera nell’ambito della cooperazione, un atto dotato di efficacia probatoria privilegiata.
Questo specifico profilo motivazionale della pronuncia censurata non è stato colto dal motivo di censura in esame, che, invece, ha prospettato una violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., laddove, come detto, la pronuncia censurata non ha dato alcun valore di fonte probatoria privilegiata alla fattura trasmessa dall’autorità cinese in sede di procedura di cooperazione ma ha, in sostanza, affermato che non vi erano sufficienti elementi probatori per potere ritenere che il valore della merce dichiarato dall’importatore non fosse veritiero.
La fattura dell’esportatore conserva natura di dichiarazione di parte e non fa piena prova privilegiata del valore in essa indicato, anche se trasmessa nell’ambito della cooperazione tra autorità.
La pronuncia censurata, laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, l’amministrazione doganale avrebbe dovuto comunque fare ricorso ai criteri sostitutivi di cui all’art. 30, CDC, nel caso di sussistenza dei fondati dubbi (eventualmente basati sul contrasto tra l’importo relativo al valore di transazione risultante dalla fattura emessa dall’esportatore e quello dichiarato in dogana dall’importatore), è conforme ai principi sopra indicati anche sotto il profilo del riparto dell’onere della prova.
La presenza di una fattura estera con valore difforme può fondare i dubbi necessari alla verifica, ma non esonera l’amministrazione dal dimostrare di aver seguito i criteri legali e sequenziali di determinazione del valore doganale.
art. 147 Reg. CEE 2454/93
La ritenuta applicabilità della suddetta previsione al caso di specie non è corretta, proprio in quanto la stessa opera nel caso di pluralità di vendite precedenti, ma tale circostanza non è ravvisabile nella fattispecie, in cui la questione attiene unicamente alla diversità del valore della merce risultante dalla fattura presentata in sede di dichiarazione doganale e quello presentata dall’esportatore ai fini dell’ottenimento della dichiarazione di origine presso l’autorità estera.
La disposizione sul ricorso al prezzo di una vendita anteriore presuppone una pluralità di vendite prima dell’introduzione nel territorio comunitario e che la vendita presa a riferimento sia finalizzata all’esportazione; non si applica alla mera divergenza tra due fatture riferite alla merce.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile laddove fa riferimento al primo punto controverso, essendo limitato a prospettare ragioni di doglianza in ordine alla insufficiente motivazione, senza alcuna indicazione degli elementi decisivi per il giudizio non tenuti in considerazione dal giudice del gravame.
La censura di insufficiente motivazione è inammissibile se non indica gli elementi decisivi che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.
Massime di principio
- Il valore di transazione, inteso come prezzo effettivamente pagato o da pagare, costituisce il criterio prioritario di determinazione del valore doganale. La sua disapplicazione richiede fondati dubbi sulla sua attendibilità, persistenti anche dopo la richiesta di ulteriori informazioni o documenti e dopo aver consentito all’interessato di esporre il proprio punto di vista.
- La difformità tra il valore dichiarato dall’importatore e quello riportato in una fattura presentata dall’esportatore all’autorità del paese di origine può fondare fondati dubbi, ma non prova da sola che il secondo importo sia il valore effettivo della transazione né consente di assumerlo automaticamente come base della rettifica.
- Quando il valore di transazione non è utilizzabile, l’amministrazione doganale deve applicare in successione i metodi di valutazione previsti dall’art. 30 del codice doganale comunitario; il criterio residuale dell’art. 31 può essere impiegato soltanto dopo l’impossibilità di determinare il valore con i metodi precedenti.
- La fattura dell’esportatore resta una dichiarazione di parte quanto al valore dichiarato e non acquista efficacia probatoria privilegiata per il solo fatto di essere stata trasmessa o accompagnata da comunicazioni dell’autorità estera nell’ambito della cooperazione amministrativa.
- La disciplina che consente di riferirsi al prezzo di una vendita anteriore presuppone una pluralità di vendite prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale e la prova che la vendita considerata sia stata conclusa ai fini dell’esportazione verso tale territorio.
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